La sostituzione di persona – la struttura del reato

social_network4 2È un reato comune nel senso che può essere commesso da qualunque persona senza che sia richiesta una particolare qualifica o ruolo (può commetterlo cioè, per esempio, sia il vigile urbano in quanto tale che l’uomo della strada).

Gli interessi che la norma mira a tutelare (la Cassazione a questo proposito parla di plurioffensività, vale a dire di lesione contemporanea di più interessi protetti dalla legge, essendo il il reato in questione preordinato, non solo alla tutela di interessi pubblici, ma anche di quelli del soggetto privato nella cui sfera giuridica l’atto sia destinato ad incidere concretamente, Sez. 5, 27 marzo 2009, n. 21574, P.O. in proc. c/ignoti, rv. 243884) sono costituiti dalla:

  • pubblica fede (senza la cui lesione il reato non si integrerebbe); per la relazione con gli altri reati contro la fede pubblica il reato è a carattere sussidiario –> La pubblica fede;
  • la concreta posizione giuridica del soggetto su cui l’atto illecito incide direttamente (Cassazione, Sezioni Unite, n. 46982 /2007). Si tratta della forma vincolata del reato. Vedi più sotto.

Dunque, innanzitutto, la condotta viene punita solo se viene lesa la pubblica fede (approfondisci questo concetto, su queste stesse pagine –> la violazione della pubblica fede nel reato di sostituzione di persona). Occorre cioè la violazione dell’affidamento comune della generalità delle persone.

Il reato, inoltre, è a forma vincolata, nel senso che può essere commesso solo in uno dei modi espressamente indicati dalla legge vale a dire, in estrema sintesi (ma nel prosieguo alla relativa pagina, –> La consumazione del reato, questi passaggi sono chiariti meglio nel dettaglio):

  • occorre che il soggetto sostituisca illegittimamente la propria all’altrui persona (si pensi al caso di taluno che si sostituisca a un conferenziere non intervenuto e si faccia pagare poi il compenso);
  • attribuisca a sé o ad altri un falso nome, un falso stato o una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici (assumere per esempio in un modulo universitario di essere uno studente per poter usufruire di uno sconto sulle tasse scolastiche o dichiarare di essere in possesso di una determinata qualità, come l’età, per avere uno sconto nell’acquisto del biglietto per il teatro).

Tutto ciò, come si può ben comprendere, comporta la necessità di un comportamento positivo dell’agente. Per quanto si possa pur sempre ipotizzare che a un soggetto venga per errore assegnata la condizione/qualità di altro soggetto e, anziché farlo presente a chi di dovere, taccia per procurarsi un benefit che non gli competerebbe. In questo caso si avrebbe un comportamento passivo parimenti colpevole.

Quanto al profilo soggettivo, il dolo (la volontà di commettere il reato) è specifico in quanto occorre sia l’intenzione di commettere la sostituzione in uno dei modi legge visti sopra, sia la finalità di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. È quindi sufficiente che l’illecito sia commesso per un proprio vantaggio o per quello di altre persone o (in alternativa al vantaggio proprio o altrui) in danno di altri (Cass., Sez. 5, 28 gennaio 2013, n. 13296, Marino, rv. 255344).

Occorre però qui chiarire che i concetti di vantaggio e danno non si esauriscono in una finalità di natura economica (si vuol far qui l’esempio di un gemello omozigote che si sostituisce all’altro per aver un rapporto carnale con la fidanzata del primo) e nemmeno si richiede che il vantaggio sia ingiusto (nel senso di vietato dalla legge), ben potendo integrarsi la fattispecie in esame anche qualora la condotta sia diretta a realizzare uno scopo lecito (per esempio l’acquisto del biglietto per il teatro cui prima facevo riferimento).

L’arrecare ad altri un danno o l’agire per un vantaggio riguarda tuttavia solo il profilo soggettivo e non la materialità del reato; vale a dire che occorre, come si è detto, che si agisca per la ragione di voler arrecare ad altri un danno o per acquisire un vantaggio, mentre non è necessario per la consumazione del fatto che detto vantaggio sia stato ottenuto o che il danno sia stato arrecato. È sufficiente, in altri termini, l’inganno della pubblica fede. Se io sostengo, per esempio, di essere tizio per ottenere un account non avendone altrimenti diritto, commetto il reato anche se l’account non riesco ad averlo.

Il reato si consuma allorquando il soggetto passivo viene indotto in errore e la forma del tentativo è giuridicamente configurabile nel momento in cui “l’agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti previsti dall’art. 494 cod. pen., ma senza riuscire ad indurre in errore taluno” (Cassazione n. 2543/1985).

Dunque se la condotta ‘crea’ l’inganno il reato è consumato anche se non arreca vantaggi o determina danni (è l’inganno dunque o scrimine che rileva ai fini della perfezione del reato), ma se il comportamento è idoneo e diretto in modo non equivoco a creare l’inganno e questo non si viene a creare per ragioni non dipendenti dal soggetto che stava ponendo in essere l’inganno (la cassiera scopre altrimenti che il bambino che la madre vorrebbe far entrare gratis al circo, ha un’età superiore alla soglia di gratuità) si ha tentativo (Sez. 5, 22 aprile 2010, n. 35091, Adegoke, rv. 248397).

Da questi concetti ben si può comprendere che sulla piattaforma SecondLife, per riprendere la citazione cui si accennava all’inizio di queste pagine, –> La sostituzione di persona, dove nessuno è quello che dice di essere e comunque è molto alta la probabilità che il soggetto che si trova dietro a un determinato avatar sia diverso dalla realtà, non si può prefigurare l’inganno. Salvo tuttavia che un utente non sappia con certezza che dietro a uno specifico avatar si celi proprio un determinato soggetto e questo si scambi con altro, senza dir nulla alla persona che lo conosce e con cui viene a contatto (creando così l’immutatio veri) procurandosi un (indebito) vantaggio o arrecandosi pregiudizio.

Il reato, infine, è procedibile di ufficio nel senso che la pubblica accusa (il Pubblico Ministero) può procedere di propria iniziativa una volta che ne venga a conoscenza, senza essere necessario che il danneggiato sporga querela.
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