L’art. 595 del Codice Penale, stabilisce:
« Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2065.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.»
Vediamo in dettaglio l’argomento:
- La struttura del reato (come è il fatto il reato e di cosa si tratta);
- Reputazione, onore, prestigio e decoro (distinguendo si chiariscono i concetti);
- La consumazione del reato (quando può dirsi sommesso);
- La volontà di offendere (un’occhiata alla intenzionalità);
- Il blog come prodotto editoriale (il blog è stampa?);
- L’attribuzione del fatto determinato (l’aggravante di attribuzione);
- Le cause di non punibilità (quando il reato non c’è).
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