Coccio di bottiglia (o parte di essa)

bottiglia_rottaConsiderato strumento atto ad offendere con la sentenza Sez. 5, 22 aprile 1981, Minozzi, n. 5533, rv. 149198 che ha ritenuto che dal disposto dell’art. 4 comma 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110, secondo il quale debbono considerarsi armi, sia pure improprie, tutti quegli strumenti, anche non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo e di luogo, possano essere utilizzati per l’offesa alla persona, deriva che anche una bottiglia, quando sia utilizzata a fine di minaccia e in un contesto aggressivo e quindi senza giustificato motivo, diventa uno strumento atto ad offendere e deve quindi considerarsi arma ai fini dell’applicazione della aggravante, sia in relazione al capoverso dell’art. 612 cod. pen., sia anche con riguardo al disposto dell’art 585 cod. pen.
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