Vi è da osservare (per chi la ritiene arma da palestra) che l’utilizzo per ragioni sportive è una distinzione introdotta dall’art. 45 comma 2 TULPS solo per gli strumenti da punta e da taglio, cosa che il nunchaku non è. Essendo stata creata, comunque, con destinazione primaria all’offesa deve essere considerata arma, salvo che sia stata costruita priva di anima rigida e abbia un rivestimento esterno morbido come la gommapiuma o comunque ricoperta di una sostanza tale da non ledere. È questa la ‘versione’ usata per gli allenamenti in palestra.
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- Bottiglia incendiaria (bottiglia Molotov)
- Chigiriki e Jiujiebian
- Sfollagente (manganello)
- Il PR-24
- Manganello elettrico
- Mazza da baseball
- Bastone telescopico
- Puntatore laser
- Spray urticante
- Cacciavite
- Cric
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–> Chigiriki e Jiujiebian