Va infatti rimarcato che il blog non può essere ritenuto un prodotto editoriale, salvo che non si tratti di una testata giornalistica nella versione on-line (sul punto, per gli adempimenti burocratici per fare un giornale on line si rimanda a questo link –> adempimenti burocratici per una testata giornalistica on line).
L’art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 stabilisce infatti che “sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”.
In tale definizione palesemente non rientra un messaggio telematicamente postato in un blog. Il sistema digitale non può essere ritenuto un mezzo meccanico o fisio-chimico in sé né la pubblicazione di un post su un blog può essere ritenuto una ‘riproduzione’. Il legislatore, per regolare casi particolari come per esempio la comunicazione radiofonica o televisiva ha varato apposite norme (v. legge 6 agosto 1990, n. 223).
Altrettanto non può dirsi accaduto per la comunicazione digitale. Ancorché l’art. 1 primo comma della legge 7/3 /2001, n.62, ha qualificato “prodotto editoriale” quello “realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici” la definizione è stata espressamente prevista “ai fini della presente legge”, il cui scopo è quello di disciplinare le provvidenze in favore dell’editoria, già previste dalla legge 5 agosto 1981, n. 416 (di cui la L. 62/2001 sostituisce o modifica alcune nonne).
Va da sé, tuttavia, che la pubblicazione sul blog di una articolo diffamante fa tuttavia scattare l’aggravante, prevista dallo stesso comma tre dell’art. 595 cod. pen. del mezzo di pubblicità, attesa la particolare diffusività della pubblicazione via web.
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