Nell’ipotesi in cui però i coltelli in questione siano usati in uno spettacolo (per es. in un circo), va considerato che i coltelli servono solo per intrattenimento e lo scopo è, al contrario, quello di non colpire la persona verso cui sono diretti; in questo caso sono, con evidenza, strumenti di lavoro, mentre sono sportivi quegli attrezzi, con filo arrotondato, che vengono usati solo per essere lanciati contro un bersaglio.
Sul punto la giurisprudenza è concorde: il coltello da lancio normalmente destinato ad uso sportivo (per il tiro al bersaglio), quale strumento da punta e taglio, occasionalmente atto ad offendere, è qualificabile come arma impropria ai fini di cui all’art. 4 comma secondo seconda parte della legge 18 aprile 1975 n. 120 (v. rv. 155069; Sez. 1, 9 maggio 1985, n. 9300, Lattuca, rv. 170741).
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