Come spesso accade nelle questioni che assumono un profilo squisitamente tecnico, le parole assumono una particolare rilevanza paradigmatica vuoi per operare i necessari distinguo tra gli oggetti normativizzati in sé e sulle loro parti connotanti, sia per acquisire gli strumenti più adatti per effettuare una corretta esegetica della norma o comunque per ottenere delle linee guida che consentano di potersi orientare in una interpretazione secundum legis quando, a sua volta, il Legislatore non si dimostri parimenti tecnico.
Sempre facendo riferimento alla proprietà terminologica, grazie a un’analisi che parta dalla esatta nomenclatura della materia che si sta trattando, si potrà meglio comprendere, infine, se la giurisprudenza, quando abbandona il rigore significazionale, incorra o meno in equivoci e imprecisioni che finiscono per nuocere nel delineare i principi di diritto.
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- La terminologia delle armi bianche
- Tabella A
- Il coltello, in generale
- Il coltello, in particolare
- Ricognizione normativa
- Tabella B
- L’aggravante ex art. 585 c.p.
- Detenzione, porto e trasporto
- Criteri base di classificazione degli strumenti da punta e/o da taglio
- Le armi bianche da punta e/o da taglio più comuni
- Criteri base di classificazione degli strumenti non da taglio
- Le armi bianche non da taglio più comuni
- Il giustificato motivo
- I minorenni
- L’attenuante del fatto di lieve entità
- L’oblazione
- Prescrizione e attenuante del fatto di lieve entità
- Le armi giocattolo
- Tabella C
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