Il Decreto del Ministero Interno citato ha stabilito invece, all’art. 1 comma 1, che gli strumenti di autodifesa di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, devono avere (perché non debbano essere considerati armi) le seguenti caratteristiche:
- a) contenere una miscela non superiore a 20 ml;
- b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento;
- c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;
- d) essere sigillati all’atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l’attivazione accidentale; e) avere una gittata utile non superiore a tre metri.
La circostanza che lo spray, qualora abbia le caratteristiche dette, non debba essere ritenuta arma propria, non legittima tuttavia l’applicazione del principio secondo cui tutto ciò che non è vietato è permesso; deve infatti ricordarsi che lo spray deve pur sempre essere ritenuto uno strumento atto ad offendere utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona, il cui porto fuori dell’abitazione rimane vietato senza giustificato motivo, ai sensi dell’art. 4 comma 2 L. 110/75.
Da qui la difficoltà di dimostrare la sussistenza di una ragione plausibile al porto del momento che la legittima difesa per una possibile futura aggressione, vale a dire solo ipotizzabile e indefinita, non legittima il porto.
Nell’ipotesi, però, in cui non di legittima difesa astratta si stia trattando, bensì di legittima difesa concretamente ipotizzabile (si pensi alla eventualità che il soggetto utilizzatore sia vittima di uno stalker conclamato, ai sensi dell’art. 612 bis cod. pen. o anche del solo reato di cui all’art. 612 cod. pen) il porto di uno spray urticante potrebbe anche essere ritenuto legittimo.
Nell’ipotesi in cui la bomboletta non avesse le caratteristiche di cui al DM citato, la bomboletta, va da sé, viene considerata arma propria (ai sensi del secondo comma dell’art. 1 stesso DM) (v. Sez. 1, 5 febbraio 2014 n. 5719 che ha ritenuto il porto di arma comune da sparo lo spray contenente una soluzione irritante-lacrimogena, in genere in dotazione alle forze di polizia per il controllo dell’ordine pubblico, a base di orto-clorobenziliden-malonitrile, cosiddetto CS, trattandosi di aggressivo chimico).
È appena il caso di rammentare che, a proposito di spray urticante, la giurisprudenza della Suprema Corte ha altresì ritenuto che rientrino nelle armi comuni da sparo sia le bombolette spray contenenti gas lacrimogeno (v. Sez. 1, 9 giugno 2006, rv. 21932; rv. 234697) sia quelle contenenti gas paralizzante (v. Sez. 1, 10 novembre 1993, n. 1300, rv. 197244).
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