Art. 152
1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli [minicar] , quali definiti rispettivamente dall’articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l’obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d’ingombro. Fuori dei casi indicati dall’articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne e’ dotato, le luci di marcia diurna. Fanno eccezione all’obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico [vedi art. 60 del codice della strada].
[space]
↵↵ torna a Indice ‘Fari e Luci’
- I fari, le luci e il codice della strada
- La disciplina normativa delle luci nel codice della strada
- Classifichiamo le luci e i fari
- Parliamo di luci e del loro utilizzo
- La manutenzione dei fari
- Le sanzioni per il mancato rispetto delle norme sulle luci
- I fari, le luci e la responsabilità
- Le domande più frequenti su luci e fari
<– art. 151 c.d.s
–> art. 153 c.d.s
–> Classifichiamo le luci e i fari
–> La civetta
<– Indice della Sezione ‘A domanda rispondo‘
<– LEGGI GLI ALTRI SCRITTI