La terminologia delle armi bianche

coltelloInnanzitutto occorre chiarire che cosa si vuole intendere per armi bianche.

Una prima definizione si rifà al bagliore che al sole davano sul campo di battaglia spade e lance. È una definizione più romantica che pratica (anche le pistole e i fucili non bruniti e possono riflettere i raggi del sole) per cui, sebbene la definizione appena accennata sia nata quando le armi da sparo ancora non avevano fatto la loro comparsa, sicché possedeva un qualche valore raggruppativo, certamente ora che le armi da fuoco sono la parte preponderante dell’equipaggiamento militare, è un criterio poco dirimente.

Un’altra definizione fa riferimento al fatto che trattasi di armi che non provocano rumore durante il loro funzionamento, diversamente da quelle da sparo; anche questa è un’indicazione tutto sommato imprecisa, perché, se è vero che un’arma dotata di lama o di taglio quando viene usata non crea la deflagrazione tipica di un’arma da sparo, certamente un’arma bianca di altro tipo, come per esempio, una balestra o un arco, il rumore può essere, al contrario, ugualmente prodotto, ancorché in modo non fragoroso, proprio nel momento della distensione della corda propulsiva del proietto.

La definizione tassonomica che ritengo invece più utile è quella che definisce le armi bianche come gli strumenti atti ad offendere che sfruttano la forza di chi li utilizza (e anche la balestra rientra in questa categoria richiedendo che la corda sia ricaricata dal balestriere, così come accade per l’arco) oppure si possono definire tali (in un concetto parimenti accettabile) tutte le armi in metallo che non siano armi da fuoco (intendendosi per arma da fuoco quello strumento termobalistico che si avvale della energia cinetica di un gas in espansione da una carica di lancio o da scoppio).

L’arma bianca è, dunque, un termine più lato di coltello e non è neppure sinonimo di strumento da punta o da taglio, perché include anche strumenti che non hanno tali caratteristiche come la noccoliera, lo sfollagente, la mazza…; il termine coltello è, a sua volta, generico in quanto, come si tratterà nel prosieguo, include svariate tipologie di lame, dal coltello da cucina a quello a serramanico, dal modello fighter al coltello con cui il contadino esegue gli innesti sulle piante.

Le armi bianche possono, ancora, essere ulteriormente suddivise in:

  • armi bianche corte, da mano, facilmente occultabili: non superano di solito la trentina di centimetri: (i coltelli, i pugnali, gli stiletti, le daghe corte, le accette da lancio…);
  • armi bianche lunghe, da mano (le spade, le sciabole, le katane, le asce da guerra…);
  • armi bianche inastate o immanicate, munite di un manico lungo da due a più metri che aumenta il raggio d’azione delle armi stesse (i giavellotti).

Un’altra suddivisione (ma anche questa arbitraria come le altre) che è stata qui adottata per poter redigere la tavola sinottica onde consentire una rapida consultazione delle armi bianche in un’unica sezione e avere sotto mano la corrispondente classificazione penalmente rilevante (–> Tabella C) è basata sulla caratteristica primaria morfologica dell’arma, ed è la seguente:

  • armi da taglio (provviste di lama);
  • armi contundenti o da botta (da contatto);
  • armi da punta (provviste di tagliente a punta);
  • armi da lancio.

Un’altra distinzione utile da analizzare è quella tra armi (bianche) proprie e improprie, (–> Tabella B).

Le armi (non bianche) proprie si dividono in:

  • armi da guerra (art. 1 comma 1, L. n. 110/1975, cui sono assimilate le armi tipo guerra (art. 1 comma 2, L. n. 110/1975);
  • armi comuni da sparo (art. 2 comma 1 e 2, L. n. 110/1975);
  • strumenti considerati armi comuni da sparo ai sensi dell’art. 2 comma 3 L. 110/1975 (così come modificato dall’art. 11 L. n. 526/1999), come le armi da bersaglio da sala, le armi ad emissione di gas, le armi ad aria compressa o gas compressi che abbiano determinate caratteristiche, nonché gli strumenti lanciarazzi.

Per le armi bianche proprie vi è invece un’unica categoria onnicomprensiva delle armi in senso stretto o armi comuni; in questo senso è la definizione di cui all’art. 30 TULPS secondo cui sono tali tutte quelle la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona (siano poi esse strumenti da punta e da taglio o strumenti non da taglio). Da ciò ne consegue che non esistono armi bianche da guerra (con esclusione dell’unica eccezione rappresentata dalla bottiglia incendiaria o bottiglia molotov che tuttavia può definirsi un ordigno border-line), (–> Bottiglia incendiaria).

La baionetta, per esempio non possiede le caratteristiche di arma da guerra di cui all’art. 1 legge 110/75 vale a dire la potenzialità di offesa e l’attuale o possibile destinazione moderno armamento delle truppe per impiego bellico. Di conseguenza la baionetta (–> Baionetta) non rientra in questa categoria.

Nella categoria delle armi proprie vanno ricomprese, inoltre, quelle di cui al comma primo L. 110/75 (“mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere”), giusta la loro intrinseca offensività e per il fatto che il porto delle stesse è vietato in modo assoluto, visto che non è previsto il porto per giustificato motivo.

Nelle armi bianche improprie (ancorché il legislatore non le definisca mai tali) sono da annoverare invece gli strumenti di cui all’art. 4 comma 2 L. 110/75 creati per una destinazione diversa da quella primaria all’offesa, ma che, nonostante questo, possono essere usati come armi per la loro potenzialità lesiva intrinseca (es: un martello).

Le armi proprie seguono la normativa sulle armi in senso lato (la detenzione illegale è punita ai sensi dell’art. 697 cod. pen. e il porto illegale ai sensi dell’art. 699 cod. pen.), le armi improprie quelle degli strumenti atti ad offendere il cui porto è vietato se non giustificato ed è punito ai sensi dell’art. 4 comma 3, L. 110/75.

I reati di detenzione e porto illegale d’arma sono delitti, mentre i reati di cui all’art. 4 comma 3, L. 110/75 sono contravvenzioni, secondo la nota distinzione del codice penale, cui si rimanda, sicché il profilo soggettivo assume diversa valenza negli uni e nelle altre.
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