Mazza da baseball

basabÈ stata (correttamente) considerata arma impropria ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975 n. 110 sicché il suo porto va considerato idoneo a costituire reato se, indipendentemente dalla concreta prospettabilità di una sua utilizzazione per l’offesa alla persona, non abbia un giustificato motivo (Sez. 1, 3 luglio 2003, n. 32269, PG in proc. Porcu, rv. 225116). Se la mazza non fosse di legno ma ferrata, si ha, con evidenza, un’ama propria punita ai sensi dell’art. 4 comma 1 L. 110/75.

È utile qui, sempre ai fini definitori, ancorché si trattino tutte di armi improprie, introdurre una distinzione tra mazza, spranga e tubo.

Ancorché sia un termine che il legislatore non ha usato è utile sapere che per spranga si intende una sbarra di ferro o di legno, a sezione circolare o rettangolare ma costante (la forma quindi non cambia né nella parte in cui viene impugnata né nella ‘testa’). È un oggetto che ordinariamente ha un uso proprio come chiusura o rinforzo (per esempio di una porta). È da classificarsi arma impropria. La giurisprudenza ha ritenuto che, in tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi una spranga di ferro, essendo questa un’arma impropria (Sez. 5, 6 novembre 2008, n. 43753, P.M. in proc. Bertacci, rv. 241674)

Per mazza si intende invece un oggetto di legno o ferro con sezione non uguale, con una ‘testa’ più grossa e pesante in cima a un manico (dunque in posizione distale, come la clava o il randello). È un oggetto che ‘nasce’ per colpire, come per esempio lo è una mazza da baseball. È arma impropria.

Per tubo si intende infine un oggetto cavo, aperto o chiuso, a sezione costante, di vario materiale tra cui gomma o ferro. È arma impropria.
[space]

↵ ↵ torna a indice Coltelli & Co.
↵ ↵ torna a Le armi bianche non da taglio più comuni

<– Manganello elettrico
–> Bastone telescopico

Lasciami un tuo pensiero Annulla risposta