Se per il porto di cacciavite sia contestabile l’art. 4 L. 110/75 ovvero l’art. 707 cod. pen. (possesso ingiustificato di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature) dipende, è da ritenersi, dalle circostanze di tempo e di luogo del porto medesimo.
Qualora sia provato che il cacciavite era nella disponibilità dell’agente (pregiudicato per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro il patrimonio) come arnese da scasso, la specificità del porto ex art. 707 cod. pen. dovrebbe prevalere sulla genericità di un porto ingiustificato senza una finalità (illecita) specifica.
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