La diffamazione on line – La struttura del reato

DiffamazioneÈ un reato comune, nel senso che può essere commesso da chiunque non essendo necessaria una particolare qualifica o ruolo dell’autore (da qui la sua facilità di commissione) ed è a dolo generico (dove ideazione e realizzazione coincidono, senza che sia necessaria, in altre parole, una finalità ulteriore di commissione, come si vedrà, rispetto a quella di offendere taluno); può essere commesso con qualunque mezzo.

Perché il reato di diffamazione si configuri sono richiesti dunque i seguenti elementi integrativi:

  • che l’offesa sia arrecata in assenza della persona destinataria (in caso contrario si avrebbe ingiuria; infatti il precetto normativo fa riferimento all’ipotesi in cui si verta in un’ipotesi ‘fuori dei casi di cui all’articolo precedente’, vale a dire l’art. 594 cod. pen, che tratta appunto dell’ingiuria); per assenza si deve intendere non la ‘non-presenza’ fisica del soggetto offeso, ma la non percezione da parte sua dell’offesa; paradossalmente se a un ricevimento si sparlasse offensivamente di una data persona da tutti identificata, pur in presenza dell’offeso allo stesso evento, deve configurarsi il reato di diffamazione qualora non venisse a sapere, se non in un secondo momento, dell’offesa; da ciò si comprende anche che con il termine ‘assenza’ si voglia porre l’accento sulla destinarietà dell’offesa o meglio sulla sua percezione diretta da parte di tutti i soggetti diversi dall’offeso; in altre parole quando l’offesa non è percepita dalla vittima, ma da altri, il fatto va a ledere non l’onore e/o il decoro dell’individuo, o meglio non solo quelli, (tutelati dall’ingiuria) ma anche la reputazione vale a dire la considerazione attuale e futura del medesimo soggetto; in questo senso il pregiudizio è più ampio proprio perché coinvolge più interessi tutelati; può essere ritenuta vittima anche colui che è assente per ragioni sanitarie e dunque anche il malato in stato di coma o un incapace di intendere e di volere;
  • che l’offesa sia rivolta alla reputazione di un soggetto determinato o determinabile;
  • che l’offesa avvenga comunicando con più persone (la comunicazione è il mezzo attraverso cui si realizza la divulgazione del fatto lesivo); la diffamazione può essere posta in essere sia in modo diretto, con espressioni aggressive, sia un modo indiretto, con frasi dubitative, ironiche, satiriche, dubitative e retoriche. Potrebbe configurarsi a mio avviso persino una diffamazione per omissione quando si appronti una ricostruzione dei fatti artamente parziale e incompleta che suggerisca al lettore una valutazione denigratoria della vittima;
  • che vi sia nell’autore la volontà di usare espressioni offensive e dunque vi sia la consapevolezza di offendere, sicché non la volontà di offendere è richiesta, bensì la volontà di usare parole offensive nella consapevolezza che lo sono);
  • che vi sia la percezione e comprensione dell’offesa da parte di terzi.

Il reato, così come concepito dal Legislatore del codice, non prevedeva la forma on-line (quando entrò in vigore il codice penale i computer infatti non esistevano e neppure internet) ma non vi è dubbio che il reato possa essere commesso anche per il tramite di una pubblicazione sul web (Cass., Sez. 5, 17 novembre 2000,n. 4741, Pm in proc. ignoti, rv. 217745).

Innanzitutto va osservato che la comunicazione (ovviamente digitale, perché è di questo che stiamo parlando) può avvenire:

  • in un ambito ristretto come una mail diretta al solo destinatario da diffamare; in questo caso si rimane però nell’ambito della sola ingiuria perché manca la comunicazione con più persone e vi è oltretutto la ‘presenza’ della persona offesa (mentre in una mail che preveda anche altri destinatari in copia si potrebbe ipotizzare sia la diffamazione che l’ingiuria se gli altri destinatari sono più di due, ma poiché la struttura dell’art. 595 cod. pen, prevede un’alternatività tra le due figure di reato, ingiuria e diffamazione, come sopra visto, si deve propendere per la sussistenza del solo reato di diffamazione che, essendo il reato più grave rispetto a quello dell’ingiuria, lo assorbe; in questo senso v. Cass., Sez. 5, 16 ottobre 2012,n. 44980, P.M. in proc. Nastro, rv. 254044 che ha ritenuto che l’invio di una e-mail a contenuto diffamatorio integra un’ipotesi di diffamazione aggravata e l’eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria;
  • in una mailing-list si ha la fattispecie della diffamazione non aggravata in quanto la comunicazione, ancorché venga via rete, è ‘limitata’ a un numero finito di persone;
  • direttamente sul web, come nel post di un blog; in questo caso l’ipotesi è aggravata (e la norma prevede un aumento di pena) dal momento che la comunicazione si avvale di una ‘forma di pubblicità’ quale è internet (e per pubblicità qui non si fa intende quella che reclamizza prodotti, ma alla metodologia con cui si rende pubblico un qualcosa).

Per ledere la reputazione altrui sono necessarie dunque espressioni offensive, denigratorie o espressioni dubitative, insinuanti, allusive, sottintese, ambigue, suggestionanti oltre che incidenti sulla stima che il soggetto gode presso la comunità in cui vive (ampia o ristretta che sia), se per il modo con cui sono dette o scritte tali espressioni fanno sorgere in chi legge un plausibile convincimento sull’effettiva rispondenza a verità dei fatti (offensivi) narrati. In altre parole, si accredita presso terzi una realtà falsa, come se fosse vera, per mettere in cattiva luce taluno che ne riporta un pregiudizio di immagine.

Secondo la Corte Suprema integra la lesione della reputazione altrui non solo l’attribuzione di un fatto illecito, perché posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche, assistite o meno da sanzione, ma anche la divulgazione di comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della “communis opinio” (Sez. 5, 23 settembre 2008, n. 40359, P.C. in proc. Cibelli, rv. 241739).

La vittima oggetto della diffamazione deve essere una persona determinata o determinabile.

In una recente sentenza (Cass., 22 gennaio 2014, n. 16712) la Corte di Cassazione ha ritenuto che chi parla male di una persona su Facebook, senza nominarla direttamente, ma indicando particolari che possano renderla identificabile, va incontro a una condanna per diffamazione. Questa decisione peraltro applica quella parte della norma che indica chiaramente che la persona diffamata deve essere determinata o (anche solo) determinabile. Se nello status dell’utente vengono inserite delle informazioni che, anche contro la volontà del diffamante, consente a più persone di poter individuare la persona diffamata, deve ritenersi integrato il reato in questione.
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