Ricognizione normativa

Prima dell’entrata in vigore della L. n. 110/75, il quadro normativo allora vigente operava queste distinzioni:

  • Laguiole-en-aubrac-messerA) sono da ritenersi armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili (art. 30 TULPS n.1, art. 45 comma 1, TULPS, 585 comma 1, n. 1 cod. pen.);
  • B) non sono da ritenersi armi gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all’offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili (art. 45 comma 1, TULPS); il fatto che tali oggetti non siano da considerarsi armi non significa che il loro porto sia lecito potendo infatti essere ritenuti strumenti atti a offendere, a seconda se l’oggetto rientri o meno nelle descrizione di cui più sotto ai punti D) ed E) di cui sotto; il ritenere che non sono da considerarsi armi significa quindi unicamente che non è loro applicabile, in caso di detenzione o porto, la relativa normativa;
  • C) sono strumenti non da taglio (ma questa specifica definizione nella norma non c’è) che non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere (o tirapugni o pugno di ferro) in modo assoluto (585 comma 1, n. 1 cod. pen., art. 42 comma 1 TULPS); per le armi cui fa riferimento la norma occorre anche ricordare che l’art. 30 TULPS stabilisce che, agli effetti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per armi si intendono:
    • 1. – le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona;
    • 2. – le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti. Dunque le armi vietate in modo assoluto sono quelle di cui al comma secondo dell’art. 30 TULPS per le quali il questore e il prefetto non possono dare licenza per porto d’armi e sono altresì armi proprie, per le norme sopra citate, più in generale, tutti gli strumenti non da taglio la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona;
  • D) sono strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, che non possono portarsi senza giustificato motivo fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa (la definizione è inserita nell’art. 80 Reg. TULPS), bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, (art. 42 comma 2 TULPS) nonché (e quest’altra indicazione è inserita nell’art. 80 Reg. TULPS) i coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri; le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi, e, in genere, gli strumenti da punta e da taglio indicati nel secondo comma dell’articolo 45 del regolamento, vale a dire quelli che, pur potendo occasionalmente servire all’offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destina ti ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili;
    • a) i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purché il manico non ecceda in lunghezza centimetri otto e, in possesso, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata;
    • b) i coltelli e le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci centimetri di lunghezza.

Con l’entrata in vigore della L. n. 110/75 si è avuta l’abrogazione del primo e secondo comma dell’art. 42 TULPS e dunque, rifacendosi al prospetto di cui sopra, sono venuti meno i punti D) ed E).

Il primo punto (il punto D, prima parte della elencazione di cui sopra) è stato letteralmente sostituito dall’art. 4 comma 1 L. 110/75 (con alcune aggiunte in punto di autorizzazione) mentre il secondo punto (il punto E) con l’art. 4 comma secondo stessa legge ove viene ribadito il divieto di portare, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, senza giustificato motivo, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere.

Va qui subito fatto notare che la novella non fa più riferimento agli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere ma agli strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, con l’utilizzo cioè della disgiuntiva, tralasciando l’indicazione di tutti quegli strumenti atti a offendere in precedenza analiticamente indicati, vale a dire: i coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri; le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi, e, in genere, gli strumenti da punta e da taglio indicati nel secondo comma dell’articolo 45 del regolamento; ha inserito invece, ex novo, a titolo elencativo, alcuni strumenti quali: mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché, come formula di chiusura, qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona.

Il concetto di ‘chiaramente utilizzabile’ deve essere posto in correlazione alle circostanze di tempo e di luogo dell’utilizzo (Sez. 1, 29 novembre 2011, n. 10279, Croce, rv. 252253).

Più correttamente si parla anche di oggettiva adeguatezza ad offendere la persona in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo (Sez. 1, 26 febbraio 2009, n. 11812, P.G. in proc. Lungu, rv. 243488) indipendentemente dalla forma o dalle dimensioni dello strumento stesso (Sez. 1, 18 novembre 1998, n. 13542, Di Vita, rv. 212056). Lo strumento portato deve mostrarsi, in altri termini, con evidenza, utilizzabile dall’agente per l’offesa alla persona per le circostanze di tempo e di luogo in cui il porto si manifesta, senza che debba essere svolta una particolare indagine al riguardo.

In ogni caso va osservato che, per tali strumenti, occorre, oltre alla assenza del giustificato motivo, che appaiano anche “chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona” (Sez. 1, 29 novembre 2011, n. 10279, Croce, rv. 252253).

Non può sfuggire la considerazione che, man mano che ci si allontana dalla destinazione primaria o secondaria alla offesa, diventando sempre meno certo, ictu oculi, l’offensibilità dello strumento, la norma richiede per l’integrazione del reato che la fattispecie abbia sempre maggiori requisiti di punibilità.

La Corte di Cassazione, ancorché con qualche iniziale oscillazione, ha ritenuto che, trascinata dalla abrogazione dei primi due commi dell’art. 42 TULPS, dovesse ritenersi abrogato anche l’art. 80 Reg. TULPS (in quanto ormai svincolato del tutto dall’elencazione in esso contenuta (Sez. 1, 12 novembre 1997, n. 1386, Murabito, rv. 209842), giusta la posizione strumentale, rispetto al secondo comma dell’art. 42 TULPS (Sez. 1, 19 maggio 1993, n. 450, P.M. in proc. Arditi, rv. 195503); ne consegue che, rifacendosi all’elenco dianzi indicato a pag. 16 è venuto meno il punto D) seconda parte (nel punto in cui si fa riferimento ai coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri; le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi) nonché il punto E) di cui sopra.

Importante, in particolare, è il fatto che sia venuto meno quest’ultimo punto (vale a dire il punto E) che tracciava la soglia di punibilità per gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere. Ciò ha caricato di responsabilità l’interprete (il giudice) che deve confrontarsi ora, per l’esclusione della rilevanza penale, con la giustificabilità del motivo del porto dello strumento medesimo. La valutazione tra ciò che è reato e ciò che non lo è, non è dunque più affidato a una valutazione obbiettiva (legata alle dimensioni dello strumento da punta o da taglio) ma discrezionale, interpretativa delle circostanze del fatto del porto.

La novella ha dunque fatto sì che uno strumento da punta o da taglio sia sempre atto a offendere per cui un temperino inoffensivo, anche con una lama da un centimetro, può essere ora punito ex art. 4 secondo comma L. 110/75 se il motivo del suo porto non è giustificato dalle relative circostanze di fatto e di tempo.

Ne consegue che le norme di riferimento che aiutino a comprendere, nell’ambito delle armi bianche, cosa costituisca o meno arma sono l’art. 45 TULPS e, con la novella, l’art. 4 L. n. 110/75. Non fornendo la L. n. 110/75 una definizione positiva degli strumenti da punta o da taglio atti ad offendere (che era contenuta nell’art. 80 Reg. TULPS, da ritenersi, come si è visto abrogato) la medesima può essere ricavata, per sottrazione, dal concetto di arma di cui all’art. 45 TULPS, ma anche dall’art. 585 cod. pen. e dall’art. 30 TULPS; sono strumenti da punta e taglio (armi bianche improprie) quelli la cui destinazione naturale non è l’offesa alla persona.

Il quadro normativo attuale è allora il seguente (–> Tabella B):

  • A) sono da ritenersi armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili (art. 30 TULPS n.1, art. 45 TULPS comma 1, 585 comma primo n. 1 cod. pen., art. 704 cod. pen. che rimanda al comma 2, n.1 dell’art. 585 cod. pen.);
  • B) non sono da ritenersi armi gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all’offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili (art. 45 TULPS comma 1) ma sono ritenuti strumenti atti a offendere e il loro porto è vietato se non per giustificato motivo, ai sensi dell’art. 4 comma 2, L. 110/75);
  • C) sono strumenti non da taglio (ma questa definizione nella norma non c’è, in quanto il comma 5 dell’art. 4 citato si limita a indicarli come strumenti) che non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa in modo assoluto: armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere (art. 585 comma primo n. 2 cod. pen., art. 42 comma 1 TULPS, art. 4 comma 2 L. 110/75); la L. n. 110/75 non riprende espressamente la dicitura ‘strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto’ di cui all’art. 585 comma 1 n. 2 cod. pen., tuttavia la medesima definizione è ricavabile dal tenore dell’art. 4 comma 1, L. 110/75; sono altresì armi proprie, per le norme sopra citate, più in generale, tutti gli strumenti non da taglio la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona.
  • D) sono strumenti atti ad offendere (ma anche questa definizione nella norma manca) gli strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, i bastoni muniti di puntale acuminato (per tali bastoni è possibile licenza del prefetto, la cui lama abbia una lunghezza non inferiore, cioè uguale o superiore, a 65 cm) mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche il cui porto fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa è vietato senza giustificato motivo, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona, nonché quanto stabilito dall’ultimo comma dell’art. 4 L. 110/75 e cioè le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti venendo inclusi tali oggetti, in tale evenienza, in strumenti atti a offendere).

È qui appena il caso di ricordare, a proposito della parola contundente, che la medesima è composta dai termini ‘con’ indicante mezzo, strumento e ‘tundere’ che significa ‘pestare, battere, rompere, ammaccare’. Contundente, dal punto di vista etimologico, fa quindi riferimento più che al concetto di ‘colpire con uno strumento’, a quello di ‘colpire ledendo’, giusta la conformazione dell’oggetto usato per offendere.
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