Le armi giocattolo

Armi-giocattoloLe cd. armi giocattolo, cioè gli strumenti che riproducono armi, ma che sono inidonei all’offesa della persona per essere prodotti a scopo ludico (cfr. art. 5 comma 4 L. n. 110/1975 – norma modificata anche dal D. Lgs n. 204/2010), e le armi per uso scenico, cioè gli oggetti riproduttivi degli effetti sonori e visivi di armi vere e proprie, di cui costituiscono un duplicato inoffensivo, non sono armi ai sensi dell’art. 585 cpv. cod. pen., a meno che, naturalmente, non siano state trasformate in armi vere dovendosi infatti considerare che l’articolo in parola faccia riferimento al ‘fatto commesso con armi’, con ciò presupponendo che l’uso dell’arma sia conforme alla sua funzione offensiva.

In questo caso dovrà per contro applicarsi l’art. 5 comma 7 L. n. 110/1975, il quale stabilisce che, se “l’uso di armi” è previsto come circostanza aggravante di un reato, il reato è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di arma giocattolo, priva del prescritto tappo rosso.

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