Sfollagente (manganello)

SfollagenteÈ arma contundente destinata naturalmente all’offesa, in dotazione delle forze di polizia e utilizzato come strumento antisommossa. Inizialmente è stato costruito in legno, poi in gomma ed oggi anche in alluminio. Si tratta di un’arma ai sensi dell’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 del cui porto è fatto divieto in modo assoluto.

È stato però precisato in giurisprudenza che poiché il termine “manganello” non ha carattere tecnico e non identifica nessuno degli oggetti atti ad offendere specificamente elencati nell’art. 4 legge n. 110 del 1975 ne consegue che, nell’ipotesi in cui nel verbale di sequestro (atto non ripetibile e quindi inseribile nel fascicolo per il dibattimento ed utilizzabile ai sensi dell’art. 511 cod. proc. pen.) si faccia una descrizione di tale oggetto che non consente di stabilire con certezza la sua inquadrabilità nel secondo comma del citato art. 4 quale arma, si impone allora l’esame diretto del corpo del reato ai fini di accertarla (Sez. 1, 30 giugno 1992, n. 9705, Elmi, rv. 191882); in caso di dubbio, è stato anche ritenuto che la punibilità del relativo porto è condizionata alla mancanza di un giustificato motivo e alla chiara possibilità di utilizzazione e, dunque, che si tratti di un semplice strumento atto ad offendere (rv. 143556; contra rv. 900048; Sez. 1, 3 maggio 1984, n. 6100, Fabbri, rv. 165069).

Un tubo di ferro, denominato dagli inquirenti come “manganello”, ricoperto di gomma del diametro di cm. 3 e della lunghezza di cm. 50, è stato ritenuto rientrante tra gli oggetti atti ad offendere (rv. 144787; rv. 143556; rv. 139620; rv. 138979; Sez. 1, 27 gennaio 1984, n. 9957, Varesi, rv. 166625).

L’accertamento in fatto, nell’incertezza della giurisprudenza sulla questione, diventa pertanto determinante in punto di classificazione dell’oggetto visto che, a seconda di come si risolve la problematica, il reato da contestare è un delitto o una contravvenzione. Per orientarsi tra l’uno o l’altro strumento (indipendentemente dal mero fatto formale e ininfluente che nel verbale di sequestro si faccia riferimento a un manganello piuttosto che a uno sfollagente) occorre verificare in concreto se si tratti di uno sfollagente (che nasce cioè come tale) inteso come corto bastone di legno con rivestimento gommoso, venduto alle forze dell’ordine e da loro utilizzato per disperdere la folla in caso di disordini e tumulti ovvero si tratta di un semplice bastone corto (anche artigianale) adattato dall’utilizzatore a essere usato come sfollagente.

Nel primo caso si tratta di un’arma propria, nel secondo di uno strumento atto a offendere, come lo è una piccola mazza o una spranga.
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<– Chigiriki e Jiujiebian
–> Il PR-24

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