La diffamazione on line – La consumazione del reato

diffamazioneQuanto alla consumazione del reato (quando cioè il reato cioè può ritenersi commesso) va osservato che la diffamazione è un reato istantaneo che si perfeziona nel momento in cui si realizza la comunicazione con più persone (ne sono sufficienti due, purché ulteriori all’autore e ai concorrenti nel reato) che percepiscano l’offesa anche in modo non contestuale (si pensi al ‘passaparola’).

Teoricamente la reputazione della vittima viene lesa non con la prima, ma con la ‘seconda’ persona che percepisce l’offesa; va da sé che se l’offesa viene conosciuta solo da soggetto soltanto, senza che questi a sua volta la divulghi, il fatto non concreta diffamazione (senza che, peraltro, integrare neppure ingiuria, la momento che non vi ‘presenza’ dell’offeso).

La Cassazione ha per vero ritenuto che il reato di diffamazione consistente nell’immissione nella rete Internet di frasi offensive e/o immagini denigratorie, deve ritenersi commesso nel luogo in cui le offese e le denigrazioni sono percepite da più fruitori della rete, pur quando il sito “web” sia registrato all’estero (Sez. 2, 21 febbraio 2008,n. 36721, Buraschi e altro, rv. 242085).

Più esattamente l’esatto momento consumativo va individuato allorquando il terzo esegue il collegamento internet alla risorsa offensiva (contenuta nel server che la ospita) che viene così percepita. È ininfluente (ai fini della scansione temporale e territoriale del reato) ‘dove’ si trovi la risorsa (potrebbe anche essere all’estero), essendo importante, invece, come si vedrà dove si trovano i soggetti percipienti l’offesa al momento in cui si collegano al predetto server. Ed è appena il caso di ricordare che, per giurisprudenza costante della Suprema Corte (Cass. 1, sentenza 10 gennaio 2014 n. 740) sono punibili secondo la legge italiana ex articolo 6 cod. pen., come se fossero commessi per intero in Italia, anche i reati la cui condotta sia avvenuta solo in parte nel territorio dello Stato o il cui evento si sia ivi verificato; essi assumono rilevanza penale per l’ordinamento italiano nella loro globalità, compresa la parte della condotta realizzata all’estero e, pertanto, devono essere valutati e puniti dai giudici italiani nella loro interezza (Sez. 4, sent. n. 44837 dell’11/10/2012, P.M. in proc. Krasniqi, Rv. 254968; Sez. 6, sent. n. 16115 del 24/4/2012, G., Rv. 252507; Sez. 2, sent. n. 46665 del 20/9/2011, Illiano, Rv., 252053; Sez. 6, 11 febbraio 2009,n. 12142, P.G. in proc. Porcacchia e altri, rv. 242936)

Nel caso di un post si deve dunque aver riguardo non nel momento della sua pubblicazione, ma nel momento in cui si registra l’accesso da parte degli utenti del blog. Sul punto la Cassazione fa riferimento a una pressoché contestualità del reato all’atto dell’immissione in rete dello scritto offensivo (giusto il traffico usale sul web) ovvero quantomeno a una prossimità temporale. In particolare è stato ritenuto dalla Suprema Corte che in tema di diffamazione tramite “internet”, ai fini della tempestività della querela, occorre considerare che la diffamazione, avente natura di reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa e, dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano immesse sul “web”, nel momento in cui il collegamento sia attivato, di guisa che l’interessato, normalmente, ha notizia della immissione in internet del messaggio offensivo o accedendo direttamente ‘in rete o mediante altri soggetti che, in tal modo, ne siano venuti a conoscenza. Ne deriva se non la assoluta contestualità tra immissione in rete e cognizione del diffamato, almeno una prossimità temporale di essi, sempre che l’interessato non dia dimostrazione del contrario (Sez. 5, 27 aprile 2012,n. 23624, P.C. in proc. Ayroldi, rv. 252964).

diffamazione on lineLa Cassazione ha precisato inoltre che non è necessario che la comunicazione diffamatoria raggiunga contemporaneamente una pluralità di soggetti, ben potendo accadere che un messaggio pubblico sia letto solo in un secondo momento, e in momenti successivi da altre persone. Non è richiesta, in altre parole, la contestualità della pluralità di percezione dell’offesa.

Il reato è cosiddetto di evento, ma, come si è accennato, ciò che rileva non è la sua dislocazione sul server che ospita il sito, ma il collegamento dell’utente a quel sito con la percezione consequenziale dell’ingiuriosità del testo.

In altre parole non è il suo ‘posizionamento’ sul web da parte dell’autore del pezzo che segna il momento integrativo del fatto di reato, ma la sua ‘apprensione’ psicologica da parte di terzi perché sono i terzi che formano nel loro insieme quel connotato di stima di cui la reputazione di un individuo è composta.

Occorre peraltro rilevare che, nel momento in cui il blogger clicca sul pulsante della pubblicazione, perde il governo del contenuto dello scritto offensivo, sicché, anche se in teoria potrebbe ripensarci e cancellare la risorsa dal web, non potrebbe mai escludere che la notizia offensiva possa essere ripresa da qualche altro sito nel mondo. Ciò pone problemi sulla sussistenza del tentativo, del recesso attivo e del ravvedimento operoso.

Sul punto della consumazione si cita ancora la decisione sovra indicata della Corte Suprema che ha stabilito che il giudice italiano è competente a conoscere della diffamazione compiuta mediante l’inserimento nella rete telematica (internet) di frasi offensive e/o immagini denigratorie, anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all’estero e purché l’offesa sia stata percepita da più fruitori che si trovino in Italia; invero, in quanto reato di evento, la diffamazione si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono la espressione ingiuriosa (Cass., Sez. 5, 17 novembre 2000,n. 4741, Pm in proc. ignoti, rv. 217745).

offendere on lineQuesto significa che il luogo del commesso reato, anche ai fini individuativi del giudice territorialmente competente, è quello in cui le offese e le denigrazioni sono percepite da un maggior numero di fruitori della rete.

Nell’ipotesi in cui non sia possibile accertare tale profilo, sempre ai fini della competenza del giudice, si ha riguardo a criteri suppletivi. (La competenza per territorio per il reato di diffamazione, commesso mediante la diffusione di notizie lesive dell’altrui reputazione allocate in un sito della rete “Internet”, va determinata in forza del criterio del luogo di domicilio dell’imputato, in applicazione della regola suppletiva stabilita dall’art. 9, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 1, 15 marzo 2011,n. 16307, Confl. comp. in proc. Pulina, rv. 249974).
[space]

<– gli illeciti del blogger
<– Reputazione, onore, prestigio e decoro
–> La volontà di offendere
–> sostituzione di persona

<– leggi gli ALTRI SCRITTI

 

Lasciami un tuo pensiero