Criteri base di classificazione degli strumenti da punta e/o da taglio

Oltre all’esame superficiale dell’oggetto, cui più sopra si è fatto riferimento, possono aiutare, per poter classificare efficacemente l’oggetto come arma propria, alcuni criteri importanti:

  • pugnale-dell-emblema-e-vettore-di-rosa-11209666il fatto che abbia una punta e anche un taglio; diversamente dallo strumento atto a offendere per il quale è sufficiente, come si è visto, che ci sia una punta o un taglio (sul punto il testo normativo è chiaro) occorre che entrambi gli aspetti rilevanti siano compresenti, il che appare corretto perché, se va definito strumento atto ad offendere quello che ha una punta o un taglio, deve essere considerata a maggior ragione arma propria l’oggetto che abbia sia l’una che l’altro, giusta la maggior offensività. La legge non dice come debba essere la punta (ve ne sono di diversi tipi, infatti) e come debba essere il taglio (il grado di affilatura può essere differente). Certamente è indicativa di una punta integrante il precetto in questione la punta di un pugnale o di uno stiletto (che è ‘a lancia’) e il taglio del pugnale o dello stiletto che è a doppio filo. Ma non c’è motivo di ritenere che un coltello affilato come un rasoio e a un solo tagliente con punta unica, in presenza delle altre caratteristiche sotto elencate non possa essere considerata ugualmente arma;
  • il fatto che la destinazione naturale (primaria) del coltello sia l’offesa alla persona, come lo sono i pugnali, gli stiletti e (oggetti) simili;
  • l’essere a lama fissa (poco rilevando che ‘diventi’ fissa a seguito del blocco della lama); tale qualità assicura infatti allo strumento una saldezza e sicurezza nell’impiego potendo contare l’utilizzatore sul fatto che non corre il rischio di una chiusura accidentale autolesiva della lama, ma anche una maggior capacità offensiva per la penetrabilità di una lama che si trova stabilmente in asse con il manico e dunque con il còdolo inserito nel manico.

Questi appena elencati sono criteri indefettibili, primari, che non possono mancare per l’individuazione dell’arma in quanto tale (nel senso che devono essere tutti e tre compresenti perché si abbia un’arma propria). Sul punto si cita la recente decisione della Corte di Cassazione (Sez. 1, 9 aprile 2014,  n. 19927) che ha affermato, in tema di porto di un coltello a serramanico dotato di un sistema di blocco della lama, che, prescindendo dalle particolari caratteristiche di costruzione del coltello, il “discrimen” tra arma impropria, cioè di uno strumento da punta e/o da taglio atto ad offendere, – il cui porto è punito dall’art. 4 della l. n. 110 del 1975- e arma propria- il cui porto è, invece, punito dall’art. 699 cod. pen.- è costituito dalla presenza, solo per queste ultime, delle caratteristiche tipiche delle armi bianche corte, cioè la punta acuta e la lama a due tagli.

Mentre in relazione al criterio della punta e del taglio, oltre che per quello della fissità della lama, trattandosi di valutazioni di natura obbiettiva, non sorgono (quasi) mai problemi, va osservato invece che per il requisito a volte più complesso da analizzare, quello della destinazione naturale all’offesa (vi sono coltelli ibridi, di non facile collocabilità) si può ricorrere ai criteri sussidiari anche questi deducibili dalla lettera della norma:

  • il possedere lo strumento un’accentuata offensività (insita nel fatto, sovra riportato, che il pugnale abbia per esempio un doppio filo tagliente è dunque abbia una maggiore potenzialità scissoria nel corpo umano infliggendo un doppio taglio, ovvero sia particolarmente lesivo per il fatto di arrecare, per la sezione o composizione della lama ovvero per la presenza di un seghetto sul dorso o sul tagliente, ferite assai gravi perché di difficile rimarginazione); la maggior offensività può anche essere data dal peso della lama, dalla sua lunghezza e dalla sua affilatezza;
  • avere il carattere dell’insidiosità (tipica dello stiletto, che è un pugnale a lama stretta e lunga, che consente la rapida penetrazione per la minor massa e superficie della lama medesima, con interessamento di organi vitali facilmente raggiungibili in ragione della sua pervietà); l’insidiosità può essere data anche dalla facile occultabilità del coltello (anche questa tipica dello stiletto) o della rapida e immediata estrazione della lama che consente di poter sorprendere la vittima assicurando sulla stessa un vantaggio spesso letale per l’incapacità di quella di poter approntare una valida difesa nei confronti dell’assalitore.

faca_sangueVi è da chiedersi quale sia il senso di ritenere che un coltello a molletta sia da considerarsi un’arma mentre una balestra debba essere ritenuta uno strumento atto ad offendere. La risposta è che lo scrimine della destinazione naturale all’offesa è stata introdotta dal legislatore con un criterio perfettibile e sicuramente arbitrario come lo sarebbe stato qualunque altro, criterio che può creare delle incongruenze, ma con il quale occorre pur sempre misurarsi per la necessità di fissare dei parametri comportamentali.

Del resto l’eterogeneità delle armi bianche è tale che non è pensabile che un parametro possa essere ritenuto preferibile rispetto ad altri.

La dottrina sul punto critica alcune decisioni della Supremo Collegio che, nonostante il mutare della quadro normativo, non avrebbe modificato l’orientamento già formatosi con il codice penale del 1889 sicché ha continuato a ritenere l’insidiosità come criterio individuativo della presenza di un’arma. In realtà, è proprio l’esame del testo normativo attuale, per quanto dianzi detto, che autorizza il richiamo anche a tale caratteristica.

È evidente infatti che, soprattutto l’insidiosità, più che la maggiore potenzialità scissoria (tipica anche di strumenti professionali) non appartiene, quale caratteristica, a uno strumento di lavoro che non ha, per vero, necessità di sorprendere la vittima per avere ragione di lei. Se quindi l’oggetto si profila con tale qualità, come si vedrà, può avere un balisong o un coltello a scatto di tipo serramanico, si può avere la pressoché concreta sicurezza (con le debite e immancabili eccezioni) di avere di fronte un’arma propria. Se le dimensioni del coltello (rectius della lama) possono essere tenute presenti, come si è visto, quale criterio guida insieme agli altri ai fini di valutare se si sia in presenza o meno di un’arma, le medesime sono invece, al contrario, irrilevanti ai fini scriminatori a seguito dell’accennata abrogazione dell’art. 80 Reg. TULPS, per cui è da sfatare (definitivamente) la credenza (diffusa) che possano liberamente portarsi coltelli con lama inferiore a 4 quattro dita.

faca_soqueira_e_thumbnail_by_dgosoularts-d4ce7sdDopo l’entrata in vigore della legge n. 110 del 1975, la categoria degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere ha inglobato in sé anche gli strumenti il cui porto era un tempo consentito anche senza giustificato motivo, con inasprimento della normativa in senso sostanziale.

Sul punto la giurisprudenza è assolutamente concorde. Il coltello deve essere considerato arma impropria e non è più rilevante che esso presenti determinate dimensioni (di lama o di manico), come richiesto dalla precedente normativa (Sez. 1, 5 dicembre 1984, n. 4733, Piscitelli, rv. 169193; Sez. 1, 7 aprile 1982, n. 8821, Santagata, rv. 155441; Sez. 1, 12 novembre 1997, n. 1386, Murabito, rv. 209842; Sez. 2, 10 aprile 1984, n. 7529, Rusconi, rv. 165742; Sez. 5, 13 gennaio 1981, n. 2417, Cangelosi, rv. 148142; Sez. 1, 6 novembre 1985, n. 2356, Pianese, rv. 172211). È pertanto vietato il porto, senza giustificato motivo, di un coltello anche se dotato di lama lunga un centimetro. Ciò non significa tuttavia che le dimensioni, in particolare della lama, non possa costituire oggetto di valutazione da parte del giudice in relazione alla gravità del fatto.
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