La dottrina critica la giurisprudenza della Cassazione là ove ritiene che i pugnali sono necessariamente a lama fissa e quindi che ogni coltello a lama fissa o ‘fissata’ (nel senso che all’occorrenza diventa fissa) deve essere assimilabile a un pugnale. Sebbene i coltelli più diffusi abbiano la forma di stiletto, sostiene ancora qualche Autore, e abbiano la lama con punta a lancia e a doppio filo e, quindi, siano sicuramente parificabili alle armi, questo non significa che siano armi tutti i coltelli a scatto, bensì solo quelli che sono a doppio filo ancorché pieghevoli. Un coltello a scatto con lama a punta arrotondata non deve essere infatti considerata un’arma avendo la funzione di un normale strumento da taglio e consistendo l’apertura a scatto in una mera facilitazione per chi deve usarlo, per ragioni professionali, con una sola mano.
La critica, non condivisibile, non tiene conto, però, che il dato normativo non specifica affatto se il coltello debba avere o no un doppio tagliente (è indicato solo che lo strumento sia da punta e da taglio) anche se, come si è visto, a titolo esemplificativo, la norma fa riferimento a pugnali, stiletti e simili; rileva piuttosto, nel caso del coltello a serramanico a molletta, che l’arma, dotata di una lama a scatto, consenta, una volta aperta, che la medesima diventi fissa, come lo è, per esempio uno stiletto accrescendo così la sua potenzialità offensiva.
Ciò che rende arma il coltello a scatto non è dunque, semplicisticamente, il mero fatto che sia a scatto, quanto piuttosto la circostanza che ‘doti’ il coltello della fissità della lama che assicura allo strumento quella maggior lesività di cui più sopra si è parlato. Nel caso di coltello a serramanico a scatto l’arma inoltre è anche insidiosa per la sua portabilità facilmente occultabile che può fare a meno del fodero consentendo altresì il dimezzamento dell’ingombro e la rapida fuoriuscita della lama che permette l’effetto sorpresa in caso di agguato.
La circostanza che il coltello possa essere aperto con una mano sola, facilitando alcuni tipi di lavoro che, in alcune attività o manovre, non danno la concreta possibilità di avere entrambe le mani libere, non rileva anche perché, qualora si trattasse di strumento specificatamente studiato per un determinato lavoro, non saremmo più nella categoria delle armi se la destinazione naturale non è quella dell’offesa alla persona, bensì di uno strumento atto ad offendere, anche se la lama fosse fissa e fosse da punta e da taglio (si ricorda infatti ancora una volta che, affinché si sia in presenza di un’arma propria occorrono tutti e tre i requisiti sopra elencati.) Al contrario, il fatto che un coltello a scatto o a blocco della lama possa essere aperto con una mano sola e possa essere usato anche come strumento di lavoro non può, solo per questo, far declassare un’arma propria in uno strumento atto ad offendere. Si può intagliare un ramo all’occorrenza utilizzando persino una baionetta, magari adattata alla bisogna, e si può battere un chiodo usando il calcio di una P38, ma non per questo la baionetta e la pistola diventano strumenti da lavoro.
Peraltro è appena il caso di ricordare, a definitiva conferma di quanto più sopra riportato, che, con circolare 559C.7572.10179(17)1, il Ministero dell’Interno ha ritenuto che i coltelli a scatto sono da considerare armi proprie, con tutte le conseguenze con riferimento al loro regime giuridico.
Sul punto, come si è detto, la giurisprudenza è consolidata avendo ritenuto che il porto di un coltello a serramanico dotato di un sistema di blocco della lama, rientrando quest’ultimo nella categoria delle armi proprie non da sparo o bianche, integra non già il reato previsto e punito dall’art. 4, secondo e terzo comma, legge n. 110 del 1975, bensì la più grave fattispecie criminosa di cui all’art. 699, comma secondo, cod. pen. (Sez. F, 30 agosto 2012, n. 33604, Luciani, rv. 253427).
Va tuttavia osservato che l’inserimento del coltello a serramanico nella categoria delle armi è stata (correttamente) operata in questa decisione con una equiparazione tuttavia inesatta; è stato per vero ritenuto che il coltello, pur non essendo a scatto, presentava un meccanismo che consentiva alla lama di diventare fissa alla fine del percorso manuale d’estrazione, tanto che la successiva chiusura necessitava di un meccanismo di disincaglio; questo, si legge nel provvedimento, ha fatto sì che lo strumento assumesse le caratteristiche proprie del pugnale, quando in realtà il pugnale (e qui la critica della dottrina è corretta) non si caratterizza per il fatto di aver una lama fissa, quanto piuttosto per la circostanza di avere un doppio filo.
Ci sono infatti coltelli a serramanico con doppio tagliente che ben possono essere ritenuti dei pugnali. Il riferimento più giusto, dunque, sarebbe dovuto essere, anche per la strettezza della lama del serramanico, allo stiletto. Inoltre la stessa pronuncia sembra sovrapporre il concetto di fissità a quella di bloccaggio. Il bloccaggio può essere automatico o manuale, e comunque interviene in un momento autonomo (e successivo) rispetto all’apertura della lama; la lama del serramanico, una volta aperta, può richiudersi accidentalmente ferendo chi la impugna, qualora non intervenga, appunto, il sistema di bloccaggio; allora in questo caso la lama non è fissa, bensì fissata, perché la sua fissità è provvisoria e non è ‘genetica’ del coltello (come avviene per es. con il coltello da cucina).
Affermare pertanto che la lama di un serramanico è fissa quando invece si serra nel manico può creare equivoci.
È anche costante l’orientamento secondo cui il coltello a scatto, detto “molletta”, vada classificato come arma bianca propria, con conseguente configurabilità del reato di cui al secondo comma dell’art. 699 cod. pen. in caso di porto del medesimo fuori della abitazione o delle sue appartenenze (rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo, o bianche, il coltello a scatto, detto “molletta, il cui porto, vietato in modo assoluto, integra non già il reato p. e p. dall’art. 4 della legge n. 110 del 1975, bensì la più grave fattispecie criminosa di cui all’art. 699, comma secondo, cod. pen., Sez. 1, 7 aprile 2010, n. 16785, P.G. in proc. Pierantoni, rv. 246947; Sez. 1, 11 febbraio 2000, n. 5388, rv. 216219, Tornabene L).
Ugualmente non precisa è la motivazione della decisione Sez. 1, 4 ottobre 1996, n. 4938, P.M. in proc. Giuliani, rv. 207720 in quanto si ritiene che, ‘dal momento che detto oggetto è munito di lama azionata meccanicamente, mediante congegno a molla, che gli fa assumere le caratteristiche di pugnale o stiletto e non di semplice coltello, che è quello la cui lama ripiegata nel manico è estraibile soltanto con manovra manuale e non è munito di meccanismo per il quale, una volta che la lama sia estratta, la fissi rigidamente al manico (Sez. 1, 4 ottobre 1996, n. 4938, P.M. in proc. Giuliani, rv. 207720).
In questa decisione si sovrappongono diversi concetti non corretti:
- si contrappone arma a coltello, quando non solo il coltello è un termine molto generico, come si è accennato, includendo in sé tutte le armi bianche anche quando sono armi; il termine contrappositivo corretto sarebbe stato quindi strumento atto ad offendere;
- si dice inoltre che il meccanismo a molla fa diventare il coltello a serramanico un pugnale, il che non è vero, come si è visto, essendo pacifico che un pugnale si contraddistingue per il fatto di avere il doppio filo tagliente e non per essere un’arma a lama fissa; se la lama ha un filo solo non diventa con evidenza a doppio tagliente quando si agisce sulla molla; il riferimento corretto, anche qui, era dunque allo stiletto.
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- Coltelli pieghevoli con blocco della lama
- Coltelli da sopravvivenza, da caccia e da pesca
- Coltelli balisong (o butterfly)
- Coltelli da lancio
- Coltelli a spinta (pushers, push daggers)
- Balestra
- Katana
- Baionetta
- Il coltellino svizzero (coltello multifunzione)
- Scure, accetta, ascia
- Arco
- Coccio di bottiglia (o parte di essa)