Un accenno va qui fatto, per completezza, anche alla responsabilità (in generale), pur se per sommi capi e cercando di non utilizzare tecnicismi poco comprensibili.
La responsabilità da atto illecito (amministrativo, civile o penale, che sia) è quella situazione soggettiva, disciplinata da una norma di legge, secondo cui un soggetto che abbia violato il dovere (in senso lato) di rispettare la norma incorre nella relativa sanzione (stabilita per lo più dalla norma medesima che stabilisce tale dovere), quale reazione del sistema-Stato alla commissione della violazione. Le ragioni per le quali alla responsabilità consegue una sanzione sono molteplici e non starò a elencarle perché ci porterebbe fuori tema.
Quel che conta è qui chiarire che, in altri termini, chi commette un fatto previsto dalla legge come vietato è conseguentemente punito, se ritenuto responsabile di quello stesso fatto.
Nel nostro ordinamento la responsabilità non è prevista solo a seguito della commissione di un illecito di natura amministrativa, come può essere la violazione di una norma del codice della strada, ma anche a seguito di una norma penale o civile. Se, per esempio, facendo mal uso (o non facendone affatto) dell’impianto di illuminazione di un veicolo, non ci si accorgesse, notte tempo, di una curva e si invadesse l’opposta corsia cagionando così un incidente stradale (quello che si chiama ‘sinistro’) si può incorrere sia nella responsabilità amministrativa (violazioni al codice della strada, tra cui, per esempio, quella di un non corretto uso dei fari) e questo è il meno, sia nella responsabilità civile (per i danni arrecati al veicolo altrui e/o alle persone coinvolte nell’incidente) e sia infine nella responsabilità penale (se si cagionano ad altri lesioni personali o anche la morte).
La responsabilità penale deve essere provata dal pubblico ministero che dovrà dimostrare che il soggetto ha determinato l’incidente per colpa del conducente (per mancanza di prudenza, per violazione delle norme del codice della strada) e i danni cagionati, oltre alla attribuibilità del fatto (imputabilità) al guidatore stesso.
La responsabilità civile deve essere invece provata da chi agisce in giudizio (sempre che non si riesca a ottenere un risarcimento prima del processo), vale a dire da chi lo promuove (il danneggiato) per ottenere dal soggetto che ha determinato l’incidente il risarcimento dei danni subiti. La responsabilità in questo caso si chiama extracontrattuale (vale a dire non derivante da un contratto, bensì dal fatto illecito-incidente, come si è visto) e, perché sia riconosciuta dal giudice, devono essere provati, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.: il danno ingiusto (ed è tale quando si lede un diritto tutelato dalla legge), il collegamento causale (nesso di causalità) tra l’incidente e i danni cagionati, la colpevolezza del guidatore, oltre alla attribuibilità allo stesso dell’incidente (una volta che i danni siano provati, la loro quantificazione potrà essere accertata anche con l’espletamento da parte del giudice di una consulenza tecnica).
Tale domanda risarcitoria può essere avanzata nei confronti del conducente del veicolo (colui che era materialmente alla guida), ma soprattutto deve essere svolta nei confronti del proprietario del mezzo che chiamerà a sua volta, in garanzia, (se non è stata già citata in giudizio dal danneggiato, visto che è prevista l’azione diretta di quest’ultimo nei confronti della compagnia assicurativa) l’assicurazione con cui il proprietario ha stipulato una polizza per la responsabilità civile che, come si sa, in Italia è obbligatoria dal 1969 (Legge n. 990/1969).
Proprietario del veicolo (e non anche quindi il conducente) e l’assicurazione sono parti obbligatorie nel processo civile (cosiddetto litisconsorzio necessario), nel senso che non possono non essere in giudizio (mentre si è visto che in quello penale, dove la responsabilità è sempre personale e mai presunta, è sufficiente il solo conducente). Se uno dei due soggetti (proprietario o assicuratore) dovesse mancare (può anche verificarsi il caso in cui il conducente sia anche il proprietario) dovrà essere chiamata in giudizio l’altra parte per integrare il contraddittorio. In caso contrario il processo non potrà essere proseguito.
L’art. 2054 cod. civ. prevede, nell’ipotesi in cui vi sia stato uno scontro tra i due mezzi, una presunzione di responsabilità (presunzione non configurabile in alcun modo nel processo penale) in capo ai conducenti coinvolti, presunzione che può essere vinta dalle due parti in causa dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (ed è bene precisare che si è responsabili anche per non aver previsto l’imprudenza altrui) ovvero provando che l’incidente è avvenuto per colpa esclusiva dell’altro guidatore.
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