Balestra

balestraUna particolare attenzione da parte della giurisprudenza è stata rivolta al regime giuridico della balestra. Al riguardo, infatti la Cassazione è pervenuta a due soluzioni divergenti, in un caso considerandola arma propria, in un altro, invece, arma impropria. Una giurisprudenza risalente ha ritenuto che è configurabile la contravvenzione di cui all’art. 699 cod. pen. vale a dire il porto abusivo di una balestra. (In motivazione, la S.C. aveva ritenuto che l’utilizzabilità della balestra nel campo sportivo non incide sulla sua natura di arma, Sez. 1, 13 ottobre 1994, n. 11227, Saverino, rv. 199630).

L’orientamento più recente ha invece sostenuto che deve escludersi che la balestra possa classificarsi tra le armi proprie, per la ragione che tale strumento, di difficile porto e di ardua maneggevolezza, incompatibile con le esigenze e i costumi del vivere moderno, non ha più da tempo, quale destinazione naturale, quella di recare offesa agli esseri umani, ma piuttosto funzioni ornamentali, di collezione o, talora, sportive; ne consegue che non vi è obbligo di denuncia, e il porto, fuori dell’abitazione e sue pertinenze, al pari di quello delle relative frecce, se ingiustificato è punito non ai sensi dell’art. 699 cod. pen., ma dell’art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975 n. 110. (Nell’affermare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha altresì evidenziato che tale conclusione è stata fatta propria anche dall’Autorità preposta al controllo sulle armi, avendo il Ministero dell’Interno precisato, con circolare del 16 dicembre 1995, che “le balestre moderne ed i relativi dardi vanno considerati nel novero delle armi improprie e sono sottoposte alla disciplina di cui agli artt. 4, comma secondo, della legge n. 110 del 1975 e 45, comma secondo, del regolamento di esecuzione al T.U. delle leggi di pubblica sicurezza”). (Sez. 1, 11 febbraio 1997, n. 4331, P.M. in proc. Bassetti, rv. 207435).

Il Ministero dell’Interno, sentita la Commissione Consultiva per le armi, come anticipato dalla sentenza appena menzionata, ha condiviso la seconda tesi, ritenendo che la balestra non sia oggi naturalmente destinata all’offesa alla persona, ma abbia una destinazione prevalentemente sportiva. Conseguentemente essa va fatta rientrare tra gli strumenti da punta e da taglio (arma impropria) di cui è vietato il porto fuori dell’abitazione, senza giustificato motivo (Circolare 559/C.22590.10179(17) del 16 dicembre 1995).

È giustificato il motivo di colui che si sta recando in un campo per il tiro con la balestra (e lo dimostri, magari esibendo la tessera del relativo circolo e trovandosi sulla strada per tale campetto). Va da sé che la balestra che dovesse essere utilizzata per la caccia di frodo è per contro, tout court, ingiustificata.
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