Detenzione, porto e trasporto

1557634-coltelloPer quanto concerne la qualificazione giuridica del coltello, in base alla normativa vigente, si deve ritenere allora, in via ordinaria, che tale oggetto sia tout court uno strumento atto ad offendere e quindi arma impropria, salvo non ricorrano particolari caratteristiche dell’oggetto (particolarità della lama e altro) da doverlo far ritenere un’arma propria.

In altri termini, le armi improprie da punta o da taglio atte ad offendere si riferiscono a quegli strumenti che, pur avendo naturalmente una specifica diversa destinazione (e dunque la destinazione alla offesa è secondaria od occasionale, Sez. 1, 16 gennaio 1981, n. 1967, De Marco, rv. 147970), possono essere utilizzate per le circostanze di tempo e di luogo per l’offesa alla persona (Sez. 6, 21 maggio 1986, n. 5943, Meneghino, rv. 173183).

La vendita e la detenzione degli strumenti atti ad offendere sono libere se si ha la maggiore età (–> I minorenni); le armi improprie possono essere detenute senza denuncia. Le armi proprie devono invece essere denunciate all’ufficio locale della Polizia di Stato o al comando dell’Arma dei Carabinieri (art. 38 della legge di pubblica sicurezza).

Il porto delle armi improprie è consentito solo per giustificato motivo (–> Il giustificato motivo); se si ha un motivo valido per avere un coltello con sé (caccia, pesca, attività sportiva, campeggio, diporto in genere…) il porto è permesso, ma solo per gli strumenti atti a offendere e non per quelli il cui porto è vietato in modo assoluto.

Non è consentita alcuna autorizzazione per il porto delle armi bianche, salvo la licenza del prefetto, prevista dall’art.42 della legge di pubblica sicurezza, per il porto di bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a 65 centimetri. Il porto fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa di un’arma bianca è sanzionato dall’art. 699 comma 2 comma cod. pen. È controverso invece se il porto del bastone animato con lama non inferiore a 65 centimetri, senza licenza, sia sanzionato dal comma 3 dell’art.4 della legge 1975/110 o dal comma 1 dell’art. 699 cod. pen.

Va tuttavia osservato che il divieto di portare armi contenuto nel comma 1 dell’art. 4 della legge 1975/110 ha funzione meramente precettiva, rinviando per le sanzioni alle leggi che dispongono gli illeciti penali in materia. Ne consegue che al porto di bastone animato senza licenza e ai casi di porto di armi senza licenza non altrimenti disciplinati deve ritenersi applicabile la sanzione di cui al comma 1 dell’art. 699 cod. pen.

Skull-font-b-buckle-b-font-series-of-double-font-b-knife-b-font-self-shadeMentre per il trasporto delle armi proprie occorre richiamare l’art. 34 TULPS, per quanto concerne il trasporto delle armi improprie, occorre la precauzione di tener la lama non pronta all’uso, quindi, se si viaggia in auto, non deve trovarsi per esempio nel cruscotto della vettura o nel vano portaoggetti tra i due sedili anteriori o anche solo nel vano portabagagli ove potrebbe essere prelevato non appena il conducente fosse sceso dalla vettura. Lo strumento deve ‘viaggiare’ in condizioni tali per le quali sia evidente all’esterno la volontà e l’intenzione del trasportatore di non volersene servire in modo pronto durante il trasporto medesimo (per esempio può essere portato in una scatola chiusa nel portabagaglio della vettura). Se si sta andando a piedi, il coltello non può essere portato in tasca, ma all’interno per esempio di una borsa chiuso in un contenitore.

Va osservato al riguardo che, sebbene la legge detti delle norme per il trasporto delle armi (art. 38 TULPS) nulla stabilisce per contro in relazione al trasporto regolare di uno strumento atto ad offendere ancorché risulti senza giustificato motivo. Non vi sono decisioni del Supremo Collegio sul punto.

Vi è da dire sul punto, però, che se il trasporto è regolare, vale a dire se l’oggetto non è pronto all’uso, il trasporto dovrebbe essere esente da pena anche in assenza di giustificato motivo. Ancorché sia indubbio che il trasporto altro non è se non il porto dello strumento da un luogo a un altro, la qualcosa necessariamente implica il porto sulla pubblica via, il fatto che non vi sia una diretta disponibilità dell’oggetto in capo all’utilizzatore non dovrebbe integrare il porto penalmente punibile. Se così non fosse, vale a dire se il trasporto regolare di uno strumento atto ad offendere, richiedesse il giustificato motivo, verrebbe meno il senso di distinguerlo dal porto. Del resto la norma punisce ‘solo’ il porto non giustificato nulla disponendo per il trasporto parimenti senza ragione.

La problematica come si può ben capire è delicata, anche perché spesso gli operanti confondono la visibilità dello strumento atto ad offendere nel portabagaglio di una vettura (per quei mezzi per cui i sedili posteriori delimitano il vano bagaglio) con la pronta disponibilità dell’oggetto. Il confine di punibilità in questi casi è molto labile e l’operante potrebbe essere tentato a redigere una comunicazione di notizia di reato solo perché chi ha la disponibilità della vettura al momento del controllo non giustifica il trasporto o dà alla polizia una giustificazione non convincente (giustificazione che per il trasporto regolare non sarebbe necessario, come abbiamo visto) e risulti magari, al controllo del terminale SID, pregiudicato.

trasportoCerto, va da sé, che chi trasporta un strumento atto ad offendere senza giustificato motivo non avrebbe ragione di trasportarlo, ma è anche vero che la legge sul punto è manchevole e il principio di tassatività della norma impone, in astratto, che il precetto penale definisca la relativa fattispecie punibile.

Nel caso di smarrimento o furto di un’arma bianca deve essere fatta immediata denuncia all’ufficio di Polizia competente o al comando dei Carabinieri (art. 20 comma 3, legge 1975/110). L’omissione è sanzionata dal comma 4 dello stesso articolo.

Nell’ipotesi, invece, in cui si sia ritrovata un’arma bianca occorre depositarla presso l’ufficio di Polizia o il comando dei Carabinieri (art. 20 comma 5 legge 1975/110). L’omissione è sanzionata dall’ultimo comma dello stesso articolo.
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