Il criterio discretivo in base al quale uno strumento non da taglio debba essere considerato o meno un’arma è ancora una volta la destinazione naturale all’offesa.
Tale criterio è ricavabile dall’esame della normativa dianzi riportata. L’art. 4 comma 2 L. 110/75 ne fa un elenco nominativo esemplificativo (mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere) il cui porto è vietato in modo assoluto.
Gli oggetti non da taglio che non hanno quale destinazione naturale l’offesa alla persona ma che possono essere utilizzati occasionalmente per tale fine, come ampiamente sovra riportato, sono strumenti atti a offendere.
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- La terminologia delle armi bianche
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- Il coltello, in generale
- Il coltello, in particolare
- Ricognizione normativa
- Tabella B
- L’aggravante ex art. 585 c.p.
- Detenzione, porto e trasporto
- Criteri base di classificazione degli strumenti da punta e/o da taglio
- Le armi bianche da punta e/o da taglio più comuni
- Le armi bianche non da taglio più comuni
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- Prescrizione e attenuante del fatto di lieve entità
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