Cacciavite

cacciavite_a_stella_tipo_pozidriv_gr_6x150Il cacciavite rientra tra gli strumenti che non possono portarsi fuori dalla propria abitazione o della appartenenza di essa, senza giustificato motivo (Sez. 1, 4 luglio 1984, n. 11184, Radosalvievic, rv. 167122). Tuttavia, il proprietario di un ciclomotore può portare fuori della propria abitazione un cacciavite, purché esso sia riposto nel vano porta oggetti del ciclomotore stesso, per cui non può ritenersi giustificato il porto del predetto strumento atto ad offendere collocato in una tasca degli indumenti indossati (rv. 167122; Sez. 6, 29 novembre 1989, n. 4158, Trombin, rv. 183819).

Se per il porto di cacciavite sia contestabile l’art. 4 L. 110/75 ovvero l’art. 707 cod. pen. (possesso ingiustificato di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature) dipende, è da ritenersi, dalle circostanze di tempo e di luogo del porto medesimo.

Qualora sia provato che il cacciavite era nella disponibilità dell’agente (pregiudicato per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro il patrimonio) come arnese da scasso, la specificità del porto ex art. 707 cod. pen. dovrebbe prevalere sulla genericità di un porto ingiustificato senza una finalità (illecita) specifica.
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