Il reato previsto dall’art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 110 del 1975, è punito con la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda, e il fatto di lieve entità previsto dalla seconda parte del comma terzo non costituisce un’ipotesi autonoma di reato, ma una circostanza attenuante speciale. Ne consegue che esso non è suscettibile della cosiddetta oblazione discrezionale prevista dall’art. 162 bis cod. pen., neanche nel caso in cui ricorra l’attenuante. (Sez. 1, 25 ottobre 1996, n. 5560, P.G. in proc. Senes, rv. 206191).
Pertanto, poiché per l’ipotesi non attenuata di detto reato è prevista la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda, non può farsi luogo alla cosiddetta “oblazione discrezionale” prevista dall’art. 162 bis cod. pen. neppure nel caso in cui ricorra l’attenuante in questione (Sez. 1, 22 gennaio 1996, n. 1905, P.M. in proc. Ferragamo, rv. 203802; Sez. 1, 16 ottobre 2008, n. 39982, P.G. in proc. Scattolin, rv. 242097).
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