La sostituzione di persona – la pubblica fede

pubblica fedeCome si è visto nelle pagine precedenti, la condotta di chi sostituisce la propria all’altrui persona viene punita solo se viene lesa la pubblica fede; il reato di cui all’art. 494 cod. pen. infatti è strutturalmente inserito nel titolo settimo del libro secondo del codice penale che tratta, appunto, dei reati contro la fede pubblica.

Il legislatore fa spesso riferimento a questo importante concetto (quello della pubblica fede) senza però mai definirlo in concreto. Per quanto riguarda specificatamente il reato in disamina, alla luce anche di quanto definito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, si può ritenere che integra la violazione della pubblica fede quel comportamento che sia idoneo a indurre la generalità dei cittadini a credere che la persona con cui viene a contatto sia, per le circostanze in cui il fatto si verifica, quello che dice di essere, mentre in realtà non lo è, sicché l’ingannato è portato, in forza di questa diversa ‘apparenza’ a porre in essere a sua volta una condotta che fa conseguire. al soggetto ingannatore o ad altri, un vantaggio o arreca, a sé o ad altri, un danno. In altre parole, commette reato chi afferma o si comporta in modo tale da sembrare un’altra persona e, in virtù di tale comportamento, inganna altri soggetti cagionando un danno o procurando un vantaggio.

Per pubblica fede si intende allora quel generale credito che un numero indeterminato di individui (la gente) assegna, nell’ambito dei rapporti sociali, a determinate attestazioni, anche verbali, di terzi o a segni esteriori. Pertanto, come si vede, non è un problema di numeri per cui si deve pensare che si ha pubblica fede solo se vengono ingannate due o tre o più persone ma di affidamento nel senso che venga violata quella ordinaria predisposizione naturale delle persone a credere che i soggetti con cui viene a contatto siano proprio quelle che dicono o sembrano di essere, non avendo motivo di credere il contrario. Se nei rapporti umani regnasse, del resto, la diffidenza anziché la fiducia, il sospetto anziché l’affidamento i rapporti umani (ma anche quelli commerciali) sarebbero molto più complicati e in alcuni casi persino impediti.

Inoltre va osservato che il reato qui in disamina è a carattere sussidiario rispetto ad ogni altro reato contro la fede pubblica, come specificato del resto dall’inciso di cui all’art. 494 cod. pen.:“se il fatto non costituisce altro reato contro la fede pubblica”. Il delitto di sostituzione di persona conserva pertanto la propria autonomia in presenza di un altro reato di falso, dunque, solo se il comportamento, nel suo complesso, non si esaurisca in un unico fatto, ma si esprima in condotte plurime (Cass., Sez. 2, 19 dicembre 2013, n. 6597, Brizzi, rv. 258536; Sez. 5, 23 gennaio 2012, n. 14350, Manna, rv. 252306, la Corte di Cassazione in questo caso aveva escluso il concorso apparente di norme tra i reati di sostituzione di persona e falsità in certificati nella condotta dell’imputato, che aveva falsificato la carta d’identità del soggetto, cui successivamente si era sostituito per commettere ulteriori reati).
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