La sostituzione di persona – la consumazione del reato

secondLifeL’art. 494 cod. pen. prevede quattro ipotesi attraverso le quali si perfeziona il reato:

  • la sostituzione fisica della propria all’altrui persona, che consiste nell’assunzione di contegni idonei a far apparire la propria persona diversa da quella che è; si tratta di una sostituzione senza l’assunzione di una identità diversa (si è fatto l’esempio nelle pagine precedenti del gemello omozigote che si sostituisce all’altro per aver un rapporto carnale con la sua fidanzata o, per rimanere nei termini del web il soggetto che, approfittandosi dell’allontanamento di un amico dal computer, prosegue la chat con il nome dell’altro e procura un danno o un vantaggio);
  • l’attribuzione a sé o ad altri di un falso nome, laddove per nome si intende uno qualsiasi dei contrassegni di identità, come il prenome, il luogo di nascita, la paternità sempre che a tale nome la legge colleghi effetti giuridici; e non è necessario che l’identità che ci si attribuisce sia quella di altri, potendo persino essere immaginaria purché crei inganno e il consequenziale vantaggio/danno (ritiene infatti il Supremo Collegio che per nome deve intendersi non solo quello di battesimo ma anche qualsivoglia contrassegno di identità, atteso che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il reato in esame deve ritenersi sussistente anche se il nome attribuito è immaginario o appartiene ad altra persona (Cass., Sez. 2, 21 dicembre 2011, n. 4250, Pinci, rv. 252203; Cass. 2224/1969 rv. 114114; cfr anche Cass. 36094/2006 rv. 235489)
  • l’attribuzione di un falso stato cui la legge colleghi effetti giuridici, cioè la condizione complessiva della persona nella società, comprendente la cittadinanza, la capacità di agire, la potestà familiare, la condizione di coniugato, i rapporti di parentela, ecc…; (assumere di essere il dipendente di una ditta per rassicurare il creditore della propria solvibilità, Sez. 2, 1 dicembre 2010, n. 44955, Losi, rv. 248731, mentre altrettanto non si può affermare per chi si attribuisca falsamente la qualità di appartenente ai servizi segreti di un Paese straniero, atteso che da tale qualità la legge non fa discendere effetti giuridici, Sez. 6, 3 novembre 2010, n. 41686, Nardini, rv. 248817). Occorre chiarire che la disposizione in esame con il termine stato si riferisce alle condizioni personali che attengono al rapporto della persona con la società, come ad esempio la cittadinanza, la capacità di agire, lo stato libero o coniugale, la parentela… Non vengono considerati tali l’età, la residenza e il domicilio (la Corte di Cassazione, sul punto, ha ritenuto integrato il reato la fattispecie in cui l’imputato aveva dichiarato alle persone offese di dover svolgere un controllo sulla loro salute, inducendole così a ritenere di trovarsi di fronte ad una dipendente di una struttura sanitaria pubblica, Sez. 6, 8 gennaio 2014, n. 4394, Spinelli, rv. 258281).
  • l’attribuzione a sé di una qualità cui la legge collega effetti giuridici, come nel caso di chi dichiari di aver raggiunto la maggiore età, purché la qualità in questione sia essenziale per la realizzazione dell’atto giuridico o dichiari di essere studente per poter usufruire di una riduzione della tassa d’iscrizione universitaria. Si tratta di qualità da cui la legge fa discendere determinati effetti, come ad esempio quella di proprietario, possessore, di avere la maggiore età, e altro (la Corte di Cassazione ha ritenuto integrare il reato di sostituzione di persona la falsa attribuzione della qualità di sacerdote, in quanto l’ordinamento riconosce alla qualità di ministro di culto effetti civili ed amministrativi; né è rilevante, a tal fine, il fatto che la falsa attribuzione sia effettuata per realizzare un’attività non rientrante tra quelle tipiche del sacerdote, fattispecie vendita di libri religiosi, posto che ciò che rileva è la coscienza della falsa attribuzione e la lesione della pubblica fede, Cass., Sez. 5, 19 giugno 2008, n. 41142, Prencipe, rv. 241590).

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1 pensiero su “La sostituzione di persona – la consumazione del reato

  1. Direi che la sostituzione di persona può nascondere problemi di dissociazione mentale…mi spiego meglio …se una persona vuole far credere di essere diversa è per il fatto che non si approva e vuole estraniarsi da se stessa, quindi fingendosi un’altra prende le distanze da come è e rifiuta di prendere atto dei suoi problemi…andrebbe chiesta la perizia psichiatrica per arrivare all’interdizione.
    Interessante il tema…
    CIAO

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