La sostituzione di persona

384_645_social-engineering-impersonation-1-200wUn reato di facile perpetrabilità sul web è quello di sostituzione di persona, ai sensi dell’art. 494 cod. pen.

A volte il divertimento, in alcuni ambienti del web (si pensi alle chat), consiste proprio in questo: fingere di essere un’altra persona per svagarsi e vedere cosa si prova ad “indossare” altri abiti o a fare e dire cose che nella vita reale non si avrebbe il coraggio né la voglia di compiere.

C’è addirittura un mondo virtuale, una piattaforma, anche se non più in voga come un tempo, SecondLife, dove è possibile ‘ricostruirsi’ una seconda vita, appunto, nel segno dell’alternatività, dove nessuno è quello che dice di essere.

Tutto ciò (e altro, come per esempio l’inserimento di dati non veritieri per un account di posta o di un sito) costituisce qualcosa di innocente o è un illecito?

L’art. 494 stabilisce che: chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno.

Vediamo allora meglio in dettaglio:

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2 pensieri su “La sostituzione di persona

  1. Comunque io penso che in questi reati incappi facilmente chi non ha autostima e vuole avere a tutti i costi un consenso di altri che non pensa di poter avere se non sostituendosi ad altri…per me chi usa questi mezzi è affetto da una patologia da curare!!!

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