La diffamazione on line – Le cause di non punibilità

fatto ingiustoSi tenga inoltre presente che non è applicabile al reato di diffamazione la causa di non punibilità della ritorsione che vale invece per l’ingiuria (art. 599, primo comma). Sicché se una persona è stata diffamata via internet (o anche a mezzo stampa cartacea) qualora diffami a sua volta l’offensore entrambi o uno di essi non potranno invocare la ritorsione.

È invece applicabile alla diffamazione l’ipotesi della causa di esclusione della colpevolezza (per altri la causa di giustificazione o di non punibilità) della provocazione ma occorre che l’offesa sia stata arrecata:

  • in stato d’ira (da intendersi, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte come lo stato d’animo costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi, Sez. 1, 14 novembre 2013, n. 47840, Saieva ed altri, rv. 258454);
  • che tale stato d’ira sia stato determinato da fatto ingiusto altrui (e per ‘altrui’ si deve intendere il soggetto che sarà poi offeso e un terzo non strettamente collegato con la vittima, mentre per ‘fatto ingiusto’ deve intendersi una ingiustizia obiettiva, vale a dire intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell’ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell’imputato e alla sua sensibilità personale (Sez. 1, 14 novembre 2013, n. 47840, Saieva ed altri, rv. 258454););
  • che il reato sia commesso subito dopo il fatto ingiusto (è stato ritenuto dalla Cassazione che, ai fini della configurabilità dell’esimente di cui all’art. 599 cod. pen., ancorché non rilevi la proporzione fra la reazione ed il fatto ingiusto altrui, occorre, tuttavia, che sussista un nesso di causalità determinante tra il fatto provocante ed il fatto provocato, non essendo all’uopo sufficiente un legame di mera occasionalità (Sez. 5, 11 maggio 2012,n. 39508, Grassi, rv. 253732).

L’art. 596 cod. pen. prevede la cosiddetta exceptio veritatis, vale a dire la causa di non punibilità per l’ipotesi che l’offensore dia la prova liberatoria della veridicità del fatto offensivo determinato affermato, possibilità che non è prevista se non per casi specifici contemplati dalla stessa norma:

  • colore-pomodoro1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all’esercizio delle sue funzioni;
  • 2) se per il fatto attribuito alla persona offesa e’ tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;
  • 
3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.

La Corte costituzionale, con sentenza 14 luglio 1971, n. 175, ha stabilito tuttavia che detta prova sia da ritenersi sempre ammessa allorché la diffamazione (con attribuzione di un fatto determinato) sia stata commessa nell’esercizio del diritto di cronaca, in quanto tale prova mira a dimostrare l’esistenza della causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen. (esercizio di un diritto).

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1 pensiero su “La diffamazione on line – Le cause di non punibilità

  1. Ho sempre molti dubbi e perplessità su questi temi, sono una persona impulsiva che scrive di getto e per passione e raramente mi correggo, anche quando forse dovrei. Gestisco e scrivo su diversi blog (si parla di 60/70 blog ormai), perché mi andava di aprirne uno, per ogni argomento di mio interesse ed essendo parecchio eclettica (da cui il nome della Associazione) mi rendo conto che a volte pecco proprio di incoscienza. Nessuno dei miei blog ha scopo di lucro (almeno fino ad oggi), scrivo per il gusto di scrivere e di confrontarmi con gli altri, e a parte in un caso (Lezioni di P.C. che è stato un blog decisamente frainteso da un avvocato che lo ha colpito, uccidendolo: me lo hanno praticamente chiuso senza tanti complimenti ed il suo intero contenuto -anche soggetto a copyright – è andato irrimediabilmente perduto).

    Deduco da quanto scrivi che non sei un esperto in materia, però di sicuro ce ne capisci un po’ più di me (per me è veramente arabo); ma secondo te se in blog -che non ha nessun scopo di lucro, io non vendo, non guadagno con nessuno di questi, anzi spendo soltanto – se all’interno del sito scrivo degli articoli facendo spesso riferimento ad articoli di altri autori e blog e ne inserisco però sempre la fonte o il link compio un illecito?

    Lo faccio molto spesso, perché sono dell’idea che, oltre a tanta porcheria, sul web c’è anche tanta buonissima roba, perché riscrivere un articolo se c’è ne già un altro scritto da un altra persona che ha saputo esprimerlo molto meglio di come farei io?

    Dò sempre a Cesare quel che è di Cesare e non lucro in nessuna maniera. Ma ho il brutto vizio di non chiedere mai il permesso. Tanto so che poi mi scoprono da soli, perché gli autori entrano a loro volta nel mio sito e il 95% delle volte sono contenti di essere stati citati nel mio blog. In realtà faccio circolare le loro notizie o articoli e implemento (gratis) i loro siti. E davvero un reato secondo te? Ed è un motivo davvero sufficiente per far chiudere un blog in modo definitivo? Perchè lo faccio? Per generosità? Semplicemente mi piacciono o mi colpiscono (per un qualche motivo) gli articoli che hanno scritto.
    Come si può definire quello che faccio?

    Ti ringrazio se saprai illuminarmi su questo argomento. Magari scrivi un articolo su questo? O lo hai già fatto e me lo sono perso?
    un caro saluto, da una “quasi” affezionata lettrice (dico quasi perchè non sono mica riuscita a leggerli proprio tutti ;o)
    Emy

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