La diffamazione on line – La volontà di offendere

anonimoPerché sussista l’elemento psicologico del reato (il profilo soggettivo, in altre parole, la volontà) non è necessaria l’intenzione di offendere la reputazione della persona, ma è sufficiente la volontà di utilizzare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere (il dolo è pertanto generico non essendo richiesto dalla legge il raggiungimento di un fine ulteriore come sarebbe stato nell’ipotesi in cui fosse stato necessario anche il conseguimento di un profitto ingiusto).

È del tutto ininfluente, dunque, che il diffamante si difenda successivamente affermando che non era sua intenzione offendere quella determinata persona, posto che, quanto rileva al fine dell’integrazione del reato (sempre dal punto soggettivo) è che si sia consapevoli di usare espressioni ‘forti’ suscettibili di arrecare pregiudizio alla reputazione del destinatario per il contenuto denigratorio veicolato.

La Cassazione ha precisato che, in tema di tutela penale dell’onore al fine di accertare se l’espressione utilizzata sia idonea a ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 594 cod. pen., occorre fare riferimento a un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell’offeso e dell’offensore nonché al contesto nel quale detta espressione sia stata pronunciata ed alla coscienza sociale (Cass., 26 settembre 2007, n. 35548). Più di recente la medesima Corte ha precisato che il criterio cui fare riferimento ai fini della ravvisabilità del reato è il contenuto della frase pronunziata e il significato che le parole hanno nel linguaggio comune, prescindendo dalle intenzioni inespresse dell’offensore, come pure dalle sensazioni puramente soggettive che la frase può aver provocato nell’offeso (Cass., 21 febbraio 2007, n. 7157).

A volte, di difficile distinguibilità, è il confine con il diritto di critica, tutelato ampiamente nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero. Il diritto di critica, ancorché aspra e accesa, infatti, non deve mai trasmodare in libertà di offesa, scherno o disprezzo della persona. Peraltro è il caso di osservare che il diritto di critica è espressione del diritto di cronaca (di cui è espressione) sicché è difficilmente invocabile, a mio avviso, da parte di un gestore di un sito che non eserciti espressamente l’attività giornalistica.

In ogni caso va ricordato che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha fissato i parametri di legittimità del diritto di cronaca, parametri che non devono essere appunti travalicati: 1) utilità sociale dell’informazione; 1) verità; 3) forma civile dell’esposizione dei fatti.
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