Prescrizione e attenuante del fatto di lieve entità

PrescrizionePrima dell’entrata in vigore della legge ex Cirielli (L. 5 dicembre 2005, n. 251) era rilevante che si ritenesse o meno applicabile nell’ipotesi dell’attenuante detta la sola pena pecuniaria ovvero in astratto l’arresto. La giurisprudenza era sul punto divisa. Un orientamento riteneva che la pena irrogabile potesse anche essere quella dell’ammenda, ma il giudice poteva decidere motivatamente di irrogare l’arresto (Sez. 1, 2 luglio 1997, n. 7882, Milizia, rv. 208265).

Altro orientamento riteneva che, in caso di applicazione dell’attenuante, il reato è punito con la sola pena dell’ammenda (Sez. 1, 21 marzo 1997, n. 2336, Portogallo, rv. 207356) non rilevando in contrario che, nella formulazione della norma in questione, sia stata adoperata l’espressione “può”; e ciò in quanto, diversamente opinando, sfuggirebbe la stessa ragion d’essere dell’attenuante in parola, da ritenersi prevista dal legislatore proprio per i casi in cui l’applicazione congiunta dell’arresto e dell’ammenda, pur nella misura minima possibile, sarebbe risultata sproporzionata per eccesso rispetto alla infima gravità del fatto. Ne consegue che, verificandosi l’ipotesi sopraindicata, il termine prescrizionale del reato, ai sensi dell’art. 157, comma primo, n. 6, e comma secondo, cod. pen., viene ad essere quello di due anni previsto per le contravvenzioni punibili con la sola ammenda (Sez. 1, 28 novembre 1996, n. 10838, Tondi, rv. 206229).

Con l’introduzione della novella cui si è fatto riferimento nelle pagine precedenti, la problematica può dirsi superata posto che il comma 1 dell’art. 157 cod. pen. modificato, così recita: la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

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