Coltelli da sopravvivenza, da caccia e da pesca

coltello da cacciaPer i coltelli tipo caccia e/o
pesca si tratta in genere di coltelli molto vistosi, dall’aspetto aggressivo, spesso di non modeste dimensioni, con lama fissa, punta ricurva e falso filo e, sovente, con costa seghettata.

Vi è da dire che, nonostante la loro pericolosità, rimangono strumenti atti a offendere, giustificati dal fatto che vengano portati appunto in occasione di una battuta di caccia o da pesca. Per comprendere meglio l’orientamento del Legislatore va citato l’art. 13 L. 11 febbraio 1992 n. 157 che stabilisce che il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l’esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie. Questa norma deve ritenersi applicabile, in via analogica, e favor rei, anche alla pesca.

Ma ancora prima di questa norma va citato l’art. 45 comma secondo TULPS che stabilisce non essere considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all’offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili. Ancora una volta, il criterio di base è quello della destinazione primaria, lo scopo cioè per il quale lo strumento è prodotto e il coltello da caccia o da pesca nasce per le attività connesse a questo tipo di attività.

Va da sé che, in tanto può giustificarsi il porto del coltello da caccia (o da pesca), in quanto sia in atto o sia stata appena conclusa la sessione venatoria o di pesca.

Sul punto si richiamano le argomentazioni spese per il giustificato motivo (–> Il giustificato motivo).

Se si portasse fuori dalla propria abitazione un coltello da caccia solo per difesa, in città, si avrebbe comunque ‘solo’ il porto ingiustificato di uno strumento atto ad offendere ai sensi dell’art. 4 L. 110/75.

Qui occorre invece fare una precisazione per distinguere il coltello da caccia da un coltello che sembra tale ma che in realtà è da combattimento, vale a dire un coltello di tipo figther. È necessario, cioè, aver riguardo al fatto se il coltello abbia o meno il doppio filo su entrambi i bordi della lama e per tutta la sua lunghezza; in particolare si deve ritenere che si è in presenza di un pugnale e non di un coltello da caccia se il coltello ha il bordo superiore della lama, vale a dire il dorso, tagliente sino al colletto della lama in modo cioè simmetrico con la parte inferiore.

Se invece il coltello è munito solo di controfilo, vale a dire della parte tagliente anche sul dorso (si veda la tab. A, –> tabella A), ma per un terzo solo della lama (utile per alcune attività strettamente collegate con l’esercizio venatorio o di pesca) rimane uno strumento atto a offendere, anche se definito figther. Il doppio filo completo, diversamente dal controfilo, non serve infatti se non per infliggere colpi penetranti, utili a caccia solo se si affrontasse la selvaggia (come un cinghiale) con un (improbabile) corpo a corpo.
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