L’attenuante del fatto di lieve entità

library-icon-256-x-256190720132256395605L’ipotesi di lieve entità, prevista per proporzionare la pena alla gravità del caso concreto, è costruita differentemente a seconda se si tratti di un’arma propria o impropria.


L’attenuante per le armi proprie

L’attenuante applicabile è quella di cui all’art. 5 legge 2 ottobre 1967 n. 895. La lieve entità viene valutata in relazione alla quantità e qualità delle armi e dunque al numero e alla loro potenzialità lesiva, ma può essere negata anche per le componenti oggettive e soggettive del fatto (nella specie la Corte ha ritenuto legittima la mancata concessione dell’attenuante con riferimento alla fabbricazione, detenzione e porto di una bottiglia incendiaria lanciata contro l’abitazione di una persona per motivi di odio razzista, Sez. 1, 27 marzo 2013, n. 26270, Pietrafesa, rv. 255827; Sez. 1, 11 novembre 2011, n. 44903, Schirò, rv. 251460).

Per tale ragione la circostanza attenuante del fatto di lieve entità, non è applicabile in relazione alle armi clandestine, costituendo la clandestinità una “qualità” dell’arma tale da attribuirle una particolare pericolosità per l’ordine pubblico, attesa l’impossibilità di risalire alla sua provenienza, alle sue modalità di acquisizione, ai suoi trasferimenti. (Sez. 1, 10 novembre 2011, n. 43719, Pellegrino, rv. 251459; Sez. 1, 6 marzo 2008, n. 14624,Vespa, rv. 239905), ma anche perché la clandestinità dell’arma rivela una contiguità dell’agente all’ambiente malavitoso di per sé necessaria per poter accedere al mercato parallelo di armi non regolari.

È stato altresì ritenuto che non esiste contraddizione tra il diniego della circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 bis cod. pen. e la concessione della circostanza attenuante speciale prevista dall’art. 5 della legge 2 ottobre 1967 n. 895 in quanto, pur essendo entrambe circostanze attenuanti facoltative, tuttavia sono autonome e si basano su differenti elementi caratterizzanti. Invero, mentre la circostanza speciale fa riferimento alla lieve entità del fatto correlata alla qualità e quantità delle armi, condizione necessaria, anche se non sufficiente per l’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, la circostanza comune di cui all’art. 62 bis cod. pen., invece, resta interamente affidata al potere discrezionale del giudice di merito, al fine di adeguare la pena alla concreta entità del fatto e alla personalità del reo, qualora lo stesso giudice ritenga l’esistenza di circostanze diverse da quelle previste da altre disposizioni attenuatrici della pena, che rendano l’imputato meritevole di clemenza (Sez. 1, 9 dicembre 2003, n. 1661, Fontanella, rv. 227106).

In relazione alla pena, la diminuente prevista per le armi può essere applicata in misura non eccedente i due terzi ma la reclusione non può essere inferiore a sei mesi. La possibilità concreta che un’arma propria possa essere punita con una pena inferiore rispetto a un’arma impropria ha fatto ritenere che si potesse configurare una disparità di trattamento costituzionalmente rilevante. La Corte costituzionale, con sentenza 19 ottobre 1982, n. 167, ha però ritenuto l’insussistenza di una sperequazione di trattamento attesa la estrema eterogeneità della materia trattata. Ancorché la norma faccia riferimento al plurale (quantità o qualità delle armi) è pacifico che l’attenunate sia applicabile anche quando l’arma è una sola (anzi, a maggior ragione).


L’attenuante per le armi improprie

È quella di cui all’art. 4 terzo comma L. 110/75.

Ancorché per la ricorrenza della lievità del danno la norma non indichi parametri come per la omologa norma prevista per le armi proprie (quantità e qualità delle armi) anche per la concessione dell’attenuante in parola vengono in considerazione criteri diversi, oggetto di una duplice e successiva indagine: in primo luogo è richiesta la verifica della concedibilità della attenuante in relazione ai connotati soggettivi ed oggettivi che caratterizzano la condotta illecita (e dunque in primis la personalità del reo e le modalità del fatto), quindi, all’esito positivo della prima disamina, dovrà procedersi all’accertamento della sussistenza della circostanza per quantità e potenzialità delle armi; a tal fine si è ritenuto costituire elemento sufficiente a negare l’attenuante i notevoli precedenti penali dell’imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità, oppure le modalità del fatto in relazione alla personalità del suo autore, tali da far assegnare un particolare significato alla materialità del porto ingiustificato (Sez. 1, 21 marzo 2013, n. 15945, Cancellieri, rv. 255640; Sez. 1, 12 novembre 1996, n. 11156, Stuto, rv. 206426; Sez. 1, 13 luglio 1995, n. 7871, Malgeri, rv. 202116; Sez. 5, 16 marzo 2001, n. 21243, Vivaldelli, rv. 219033; Sez. 1, 11 novembre 2011, n. 44903, Schiro1, rv. 251460; Sez. 1, 17 giugno 2010, n. 27546, Rabbia, rv. 247716). Il fine di suicidio esclude la configurabilità della attenuante del fatto di lieve entità, prevista dal comma terzo dell’art. 4 legge 18 aprile 1975 (Sez. 1, 9 maggio 2013, n. 33244, Sicuro, rv. 256988).

In relazione allo strumento in sé, ai fini dell’applicazione dell’attenuante in parola, è stato detto che deve tenersi conto delle dimensioni dello strumento atto ad offendere (Sez. 5, 3 luglio 2012, n. 40396, P.G. in proc. Zanatta, rv. 254554; Sez. 1, 12 novembre 1996, n. 11156, Stuto, rv. 206426); tale criterio è da ritenersi però non congruo perché l’offensività di uno strumento non è dato dalle dimensioni, come si è più sopra evidenziato, ma dalle sue potenzialità lesive che possono ritrovarsi anche in un oggetto di piccole fattezze. La circostanza del fatto di lieve entità previsto dall’art. 4, comma terzo, legge n. 110 del 1975 si applica inoltre a tutte le armi improprie indicate nell’art. 4, comma secondo, L. cit. e non ai soli oggetti atti ad offendere strettamente intesi (Sez. 1, 8 novembre 2012, n. 46264, Visendi, rv. 253968) infatti il riferimento ad essi, contenuto nell’ultima parte del terzo comma dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, non ha né significato né valore limitativo, ma rilevanza generica e si riferisce a tutte le cose – in esse compresi gli strumenti da punta e taglio – indicate nel precedente comma secondo e costituenti armi improprie, come un coltello per la pesca subacquea, del quale è vietato il porto senza giustificato motivo. (Sez. 1, 11 dicembre 1996, n. 1664, P.M. in proc. Ferretti, rv. 206935). È un insegnamento risalente ma costante.

Tale interpretazione muove dal dato che il termine “oggetto” usato nell’art. 4, comma 3 in discorso si riferisce a ogni arma impropria, perché intesa dal legislatore come sinonimo più generico di strumento atto ad offendere. Infatti la seconda parte del secondo comma dell’art. 4 prevede una ipotesi minore (strumenti utilizzabili per l’offesa) che deve ritenersi ricompresa nell’ipotesi maggiore, costituita da tutti gli oggetti atti ad offendere.

In sostanza i due termini “oggetti” e “strumenti”, nella disposizione in esame, sono stati usati secondo l’accezione letterale che è loro rispettivamente propria; si tratta di due specie diverse di strumenti, ma ambedue ricomprese nell’unica categoria di armi improprie, perché sia l’una che l’altra contemplano oggetti o strumenti solo occasionalmente offensivi per la persona. Ragion per cui deve affermarsi che l’attenuante di cui all’art. 4, comma 3 è applicabile a tutte le armi improprie indicate nel secondo comma di tale articolo, tra cui vi è appunto il coltello a serramanico. Sono escluse pertanto le armi proprie che in quanto tali possono usufruire dell’attenuante di cui all’art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895.

Nell’ipotesi di porto di armi improprie senza giustificato motivo può essere applicata l’ammenda. Si discute se, nel caso di lieve entità, si debba applicare necessariamente l’ammenda dovendosi ritenere che la frase ‘può essere irrogata la sola pena dell’ammenda’ sia collegata non alla qualità della pena ma alla discrezionalità dell’attenuante. Il tenore della norma, che differentemente alla omologa per le armi proprie, è priva di un range edittale applicativo, farebbe pensare al fatto che l’ipotesi lieve consente la sola applicazione dell’ammenda (in questo senso, Sez. 1, 18 novembre 1985, n. 1127, Caggegi S, rv. 171746). La giurisprudenza del Supremo Collegio ritiene, per contro, che il terzo comma dell’art. 4 L. 110/75 non costituisca un’ipotesi autonoma di reato, ma una circostanza attenuante speciale per la quale è prevista la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda (Sez. 1, 13 maggio 1994, n. 7203, Di Marco, rv. 199733).

Questo però non sembra giustificare la circostanza che la legge abbia espressamente previsto l’applicabilità, appunto, della sola ammenda proprio per il fatto di lieve entità.

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1 pensiero su “L’attenuante del fatto di lieve entità

  1. Ogni volta che guardo il tuo blog spero sempre che la falena entrata questa estate se ne sia andata in modo da leggere altre cose interessanti visto che ne hai. Con simpatia e rispetto.

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