Le sanzioni per il mancato rispetto delle norme sulle luci

punti-patenteLe violazioni al codice stradale sono assistite oltre che da sanzioni amministrative (le cosiddette ‘multe’) anche dal sistema della patente a punti oltre che dalla sospensione e dal ritiro della patente.

La patente a punti è il sistema introdotto in Italia nel codice della strada (all’articolo 126 bis) dal D.L. n.151 del 27 giugno 2003, modificato in alcuni punti dalla legge n. 214 del 1º agosto 2003 con decorrenza dal 1º luglio 2003; attraverso di esso ogni utente della strada (ed ora con la L. 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 e dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 anche i minorenni e i conducenti delle ‘minicar’ nonché i conducenti di moto e scooter fino a 150 cc., con patente A1), al quale inizialmente vengono assegnati 20 punti, in caso di infrazione delle norme del codice della strada si vedono decurtare per una quantità pari all’infrazione commessa dovendo superare nuovamente l’esame di teoria e l’esame di guida qualora dovesse arrivare a perderli tutti (in quanto la perdita di tutti i punti causa la revoca automatica della patente).

I punti persi sulla patente possono essere riacquistati dopo il superamento di una prova d’esame e la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati della autoscuole o da soggetti autorizzati dalla Motorizzazione, consente di riacquistare 6 punti (9, per chi ha la patente professionale). All’esame di idoneità tecnica si deve sottoporre il titolare della patente che, dopo una prima violazione che fa perdere almeno 5 punti, compia nell’arco di 12 mesi altre 2 violazioni non contestuali che fanno perdere ciascuna almeno 5 punti.

Gli automobilisti con almeno 20 punti che non commettono infrazioni con perdita di punti hanno diritto dopo due anni a due punti di “bonus”. Gli automobilisti con meno di 20 punti, dopo due anni dall’ultima infrazione tornano al totale iniziale di 20. I neopatentati che non commettono infrazioni con perdita di punti hanno diritto ad un ulteriore punto all’anno per i primi tre anni dal conseguimento della patente. Con i bonus si possono raggiungere un massimo di 30 punti totali.

Al fine di mitigare le modifiche in pejus (e giusto per complicare i calcoli), viene, altresì, introdotto un sistema premiale, per cui, per i primi 3 anni dal rilascio della patente, la mancanza di violazioni che comportano la riduzione di punti, determina l’attribuzione di un punto l’anno (tale punteggio si aggiunge al credito di 2 punti l’anno, fino a un massimo di 10, per ogni 2 anni senza violazioni, giù previsto dalla normativa vigente).

Ma veniamo alle sanzioni nel dettaglio ricordando che è previsto un minimo e un massimo di sanzione pecuniaria a seconda della gravità del comportamento contestato e a seconda se l’infrazione si verifica nelle ore diurne o notturne. L’importo è diminuito inoltre del 30% se corrisposto nei cinque giorni successivi, mentre per il conducente neo patentato con patente conseguita da meno di 3 anni la perdita dei punti è doppia rispetto al conducente esperto (colui cioè che ha conseguito la patente da più di 3 anni).

Art. 152: I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall’articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l’obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d’ingombro. Fuori dei casi indicati dall’articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne e’ dotato, le luci di marcia diurna. Fanno eccezione all’obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico. Sanzione amministrativa da euro 84 a euro 335, anche qui secondo la gravità del comportamento. Punti patente 0.
Art. 153 (escluso comma 3): 1. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l’illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.2. I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1 nei centri abitati anche se l’illuminazione pubblica sia sufficiente. 4. E’ consentito l’uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, anche all’interno dei centri abitati. 5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall’illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza. 6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nel comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 metri e larghezza non superiore a 2 metri possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico. 7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di pericolo: a) nei casi di ingombro della carreggiata; b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario; c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente ridotta; d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti; e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada. 8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 metri, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato. 9. E’ vietato l’uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell’art. 151. Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 168,00. Punti patente 1.
Art. 153 comma 3: I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi: a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo; b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l’uso dei proiettori di profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare; c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d’acqua o su altre strade contigue. Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84,00 a euro 335,00. Punti della patente 3.
frecciaArt. 154 comma 8: 1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un’altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi; b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. 2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l’intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare. 3. I conducenti devono, altresì: a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile sul margine destro della carreggiata; b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all’asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l’altra strada contromano e devono usare la massima prudenza; c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale. 4. E’ vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione. Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168. Punti della patente 2.
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